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L'odontoiatra può effettuare prelievi venosi se inerenti alla propria attività clinica. La posizione FNOMCeO

L'odontoiatra può effettuare prelievi venosi se inerenti alla propria attività clinica.
Ufficio stampa FNOMCeO

Ufficio stampa FNOMCeO

mar. 22 novembre 2016

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La necessità di poter effettuare un prelievo venoso per la tecnica di rigenerazione ossea è solo una delle esigenze del laureato in odontoiatria. Se tecnicamente può imparare ad effettuare un prelievo, legalmente la sua laurea gli consente di effettuarlo?

Il dibattito è da tempo aperto ed i pareri non sono sempre stati univoci. Ora la FNOMCeO, sollecitata da più Ordini provinciali, si esprime sulla possibilità per il laureato in odontoiatria e protesi dentaria di eseguire dei prelievi venosi. La normativa di riferimento, ricorda il presidente Roberta Chersevani nella nota inviata a tutti i presidenti OMCeO e CAO, è quella contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza di sangue e degli emocomponenti". Nello specifico, ricorda il presidente FNOMCeO, nell'allegato 10 del predetto decreto concernente "Emocomponenti per uso non trasfusionale" al punto 3 si sancisce: «Per le attività che riguardano gli emocomponenti per uso non trasfusionale, si applicano le seguenti modalità: la richiesta deve essere effettuata da un medico o, solo per le attività cliniche di competenza, da un odontoiatra».

Viene poi stabilito, continua la nota FNOMCeO, che «l'applicazione di emocomponenti in ambito odontoiatrico può essere effettuata da un odontoiatra solo per le attività cliniche di competenza». Si può quindi affermare, conclude il presidente Chersevani, «che il sanitario iscritto al solo Albo degli odontoiatri può svolgere questa prestazione clinica solo per le attività di competenza della professione odontoiatrica». Nota che non solo chiarisce gli ambiti di intervento del laureato in odontoiatria, ma sembrerebbe limitare al laureato in medicina iscritto al solo Albo degli odontoiatri la possibilità di effettuare un prelievo venoso solo se finalizzato alla cura odontoiatrica, a differenza del collega iscritto anche all'Albo dei medici.

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