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L’odontoiatra può svolgere l’attività radiodiagnostica complementare

Umberto Garagiola

Umberto Garagiola

mar. 1 aprile 2014

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In seguito all’esposto a diversi enti pubblici e redazioni giornalistiche da parte dell’Associazione difesa professione radiologica sull’esercizio abusivo dell’attività radiografica della comunità medica ed odontoiatrica non specialista in radiodiagnostica, si è verificata la significativa reazione di ANDI, SUSO, AIO.

Ribadiscono con forza che l’odontoiatra può legittimamente utilizzare gli apparecchi radiografici indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiografiche complementari alla professione, per una maggior tutela della salute dei pazienti. Secondo le normative vigenti (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs n. 187/2000) l’odontoiatra, definito secondo l’art. 2, comma 2, art. 7 comma 4 come «specialista in radiologia per l’attività complementare» può svolgere l’attività diagnostica complementare alla propria prestazione. Il Ministero del Lavoro nel 2005 ribadisce che può avere in studio e utilizzare gli ortopantomografi.

Il Ministro del Lavoro attraverso una nota della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, ha chiarito che per determinare e utilizzare l’apparecchio radiografico per ortopantomografia siano sufficienti i titoli per l’esercizio della professione (23 settembre 2005). Il Ministero delle Salute nel 2010 (GU n. 124 del 29 maggio 2010) ha pubblicato le raccomandazioni sul corretto impiego delle TC volumetriche Cone Beam 3D, prevedendo che siano funzionali e complementari all’esercizio delle prestazioni odontoiatriche. Non esiste legge che imponga autorizzazioni specifiche per l’installazione di apparecchi radiodiagnostici negli studi odontoiatrici, che si avvalgono dell’esperto qualificato, e dell’esperto in fisica medica per la valutazione della dose da somministrare al paziente nel programma di garanzia della qualità.

L’odontoiatra non necessita delle consulenze di un medico specialista radiologo, essendone il responsabile ed esercente delle apparecchiature radiologiche, ed inoltre abilitato a svolgere l’indagine clinica. Le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, compatibilmente con le esigenze diagnostiche odontoiatriche e giustificate dai vantaggi terapeutici derivanti per il soggetto esposto. Nell’utilizzo di apparecchiature TC volumetriche Cone Beam in attività radiodiagnostiche complementari per svolgere specifici interventi strumentali propri della disciplina specialistica del medico o dell’odontoiatra, non possono essere effettuati esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né esser redatti o rilasciati referti radiologici, risultando l’uso delle apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare essere ammesso per le sole condizioni ex D Legisl. 187/2000.

Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la caratteristica di poter costituire un ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali» (il giorno della prestazione o quello prossimo), «integrate» (verso il miglioramento delle prestazioni) e «indilazionabili» (a vantaggio del paziente) rispetto allo svolgimento di specifici interventi strumentali propri della specialità.

L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche Cone Beam deve prevedere: piena giustificazione dell’esame; preventiva acquisizione del consenso informato scritto; adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato e di tutte le immagini per almeno 5 anni; registrazione e archiviazione su apposito registro, anche su supporto informatico, di tutti gli esami eseguiti; verifica periodica (biennale) della dose somministrata e qualità delle immagini, avvalendosi di un esperto di fisica medica nell’ambito del programma di garanzia della qualità; deve essere effettuata una formazione specifica nell’utilizzo della tecnologia nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale; comunicare all’ASL competente per territorio la detenzione dell’apparecchio radiografico; pagare il premio INAIL.

Il nuovo regime giuridico si ispira a concetti della filosofia internazionale in materia di radioprotezione che, partendo dalla conoscenza dei pericoli connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti, permettono di utilizzare tali agenti solo se il beneficio derivante sia dimostrabile e le esposizioni limitate al minimo tecnicamente possibile ottimizzando gli impianti e tecniche. (European Commission Radiation Protection n. 172, 2012).

L'articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Ortho Tribune Italy 2014

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