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La Suprema Corte riconosce l’autonomia della professione odontoiatrica

Avv. Roberto Longhin

Avv. Roberto Longhin

mar. 13 settembre 2022

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Con la sentenza n. 29662, la Suprema Corte stabilisce l’imprescindibile dell’iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri per praticare la professione.

Non può fare il dentista il medico chirurgo privo dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri neppure se sia in possesso della specializzazione in odontostomatologia e di esperienza pluriennale nella materia. Lo ha affermato la VI sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di esercizio abusivo della professione, pronunciata a carico di un medico chirurgo fermamente convinto che la sua iscrizione all’albo medici, antecedente alla legge 409/85 istitutiva della professione odontoiatrica, fosse più che sufficiente per continuare a svolgere la professione di dentista.

Rinviato a giudizio, il medico veniva assolto dal Tribunale per inoffensività della condotta, ritenuta sottoposta al controllo del medesimo ordine. Con la sentenza n. 29662, depositata il 25 luglio 2022, la Suprema Corte ha annullato l’assoluzione, enunciando il principio di diritto secondo cui l’iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri è condizione imprescindibile per l’esercizio della professione di dentista, avendo la legge comunitaria n. 14/2003 abrogato le disposizioni della L. 409/85 che consentivano l’accesso alla professione di odontoiatra anche ai laureati in medicina e chirurgia muniti di specializzazione in ambito odontoiatrico annotata nell’albo.

La sentenza merita di essere segnalata perché riconosce l’autonomia della professione odontoiatrica e riconosce altresì il suo pieno autogoverno da parte della competente Commissione Albo odontoiatri, ripercorrendo l’evoluzione normativa durata 20 anni prima del suo definitivo assestamento.

In Italia l’odontoiatria fino al 1985 era una branca della medicina. Il percorso di sua affrancazione dalla professione medica è iniziato nel 1980 con il DPR n. 135 istitutivo della laurea in odontoiatria e protesi dentale, mentre la professione autonoma è stata avviata dalla legge 409/85 che ha recepito le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE sul coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per l’esercizio della professione odontoiatrica. La Suprema Corte non manca di evidenziare come la legge 409 abbia istituito uno specifico albo professionale al quale originariamente era consentita l’iscrizione anche con la laurea in medicina, l’abilitazione a questa professione e il possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. La legge salvaguardava altresì i diritti acquisiti, consentendo agli iscritti all’albo medici di continuare a svolgere l’attività odontoiatrica previa annotazione nell’albo del possesso di diploma di specializzazione.

La Corte di Giustizia europea ha però condannato l’Italia per violazione delle direttive con plurime sentenze, dichiarando che un secondo sistema di formazione, diverso dalla laurea in odontoiatria, non era conforme alle direttive. Ne è quindi seguita la legge comunitaria n. 14/2003 che ha abrogato tutte queste disposizioni, ponendo fine all’accesso alla professione odontoiatrica anche ai laureati in medicina e chirurgia e garantendo l’iscrizione all’albo odontoiatri per tutti i medici con il regime dell’annotazione.

Con parere 2995 del 2004 il Consiglio di Stato ha poi chiarito che l’iscrizione all’albo medici non consente l’esercizio della professione odontoiatrica, possibile soltanto con l’iscrizione nello specifico albo degli odontoiatri la cui mancanza integra il reato di esercizio abusivo della professione, ed incompatibile con l’iscrizione ad altri albi professionali.

Alla ricostruzione storica del percorso di affrancazione della professione odontoiatrica gli Ermellini fanno seguire alcune rilevantissime considerazioni sulla piena autonomia della professione e dell’organo di suo governo, confutando l’argomentare del ricorrente sulla mancata costituzione di un nuovo ordine professionale. Il fatto che un unico ordine tenga tanto l’albo medici quanto l’albo degli odontoiatri non può portare a negare l’effettiva rilevanza di due separati albi professionali, né consente di avere una visione riduttiva delle competenze dell’ordine, ripartite in due diverse commissioni che la legge 3/2018 ha riorganizzato preposte a gestire ciascuna gli affari e il governo della specifica professione.

La sentenza n. 29662 conferma quindi la linea interpretativa della sentenza n. 7932/2019 del Consiglio di Stato, riconoscendo alla professione odontoiatrica la piena autonomia e alla Commissione Odontoiatri e al suo Presidente un potere di rappresentanza autonoma rispetto a quello dei medici.

L’autonomia non può però dirsi ancora pienamente compiuta perché manca ancora un ultimo elemento: la costituzione dell’ordine autonomo, l’ordine degli odontoiatri.

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