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Una pubblicità poco chiara e fuorviante, che possa ledere la conoscenza e la consapevolezza dei pazienti, può portare a gravi sanzioni, come dimostra la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la chiusura di un centro dopo che questi aveva avviato una campagna pubblicitaria senza indicare il nome del direttore sanitario: «La CAO Nazionale accoglie con estrema soddisfazione la recente sentenza del Consiglio di Stato» dichiara il presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, Raffaele Iandolo.
«La sentenza ha confermato la sanzione della chiusura per sei mesi di una clinica odontoiatrica a Sarzana, perché non aveva indicato il nome del Direttore Sanitario in una campagna pubblicitaria. La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri era intervenuta ad adiuvandum nel ricorso intentato dalla società, in appoggio alla CAO provinciale, ribadendo la rilevanza del ruolo del direttore sanitario e la finalità dell’art. 4 della l. n. 175 del 1992 come tesa alla tutela della collettività e dell’utente e non alla mera concorrenza».
La Sentenza N° 03467/2018 Reg. Prov. Coll., pubblicata lo scorso 8 giugno, respingendo l’appello intentato dalla società Dp 47 S.r.l. ha ribadito l’illegittimità di modalità pubblicitarie che comportino una diminuzione della comprensione del messaggio da parte dei consumatori-pazienti, vanificando in sostanza la rilevanza dell’indicazione del direttore sanitario quale responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e la riferibilità dello stesso alla struttura pubblicizzata. «Oltre alla grande soddisfazione della CAO Nazionale che ha sempre ribadito la necessità del controllo preventivo ordinistico su ogni messaggio pubblicitario soprattutto in merito alle società di capitale - conclude Iandolo -. La sentenza del Consiglio di Stato pone finalmente una pietra miliare sulla vexata quaestio della pubblicità sanitaria da parte delle cliniche odontoiatriche. Gli Ordini avranno ora un’arma in più per vigilare con rinnovata attenzione, verificando la rilevanza dell’indicazione del direttore sanitario quale responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e del messaggio pubblicitario trasferito ai pazienti».
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