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È scattato l’obbligo della registrazione e conservazione dei codici identificativi UDI

Il dott. Roberto Scavone, tesoriere della Società Italiana di Odontoiatria Forense.
Redazione Tueor Servizi

Redazione Tueor Servizi

gio. 18 gennaio 2024

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Dal 15 Gennaio 2024 sono entrati in vigore anche per gli odontoiatri i nuovi obblighi di registrazione e conservazione dei codici identificativi UDI dei Dispositivi Medici impiantabili (impianti, membrane, biomateriali) come da regolamento europeo 745/17. Per trattare l’argomento e le eventuali conseguenze in cui potrebbe incorrere il professionista che non predisponesse un registro dei dispositivi impiantabili, abbiamo intervistato il dott. Roberto Scavone, esperto e tesoriere della Società Italiana di Odontoiatria Forense.

Buon giorno dott. Scavone, innanzitutto potrebbe spiegarci quali obblighi vengono richiesti agli odontoiatri in merito alla tracciabilità dei dispositivi medici?
L’introduzione del regolamento europeo 745/17 obbliga gli Odontoiatri alla registrazione elettronica dei dispositivi medici impiantabili. In accordo con le principali organizzazioni di rappresentanza odontoiatriche, definiamo nella pratica quei dispositivi comunemente usati nella professione odontoiatrica:

  • Classe IIb - Impianti osteointegrati, membrane non riassorbibili;
  • Classe III - Materiali sostitutivi/osteoconduttivi dell’osso, membrane riassorbibili.

Qual è lo scopo di questa norma?
Dopo gli scandali che si sono verificati negli anni scorsi (protesi mammarie non conformi con perdita di silicone e valvole cardiache difettose), lo scopo è di sapere chi è portatore e chi il produttore di quel determinato dispositivo impiantato.

Cosa devono fare i professionisti nel caso in cui il dispositivo non presenti il codice UDI?
Gli impianti dentali sono ancora sotto la direttiva MDD 93/42, dove l’UDI non è obbligatorio. Non appena la Ditta otterrà il certificato MDR anche per i prodotti di classe superiore alla I, l’UDI sarà presente su tutti i dispositivi. Ci sarà quindi un periodo di transizione per tutte le aziende del settore, durante il quale i clienti possono ricevere dispositivi etichettati con e senza UDI, ma comunque perfettamente conformi ai requisiti di legge. Ricordiamo infatti che la Direttiva MDD 93/42 in presenza di un certificato MDD valido (ultima data di scadenza 26 maggio 2024), ha ottenuto una ulteriore proroga: fino al 31/12/2027 per i Dispositivi Medici di classe IIb e III fino al 31/12/2028 per quelli di classe IIa e classe I. Questa proroga è stata stabilita al paragrafo 3 del Regolamento UE 607/2023.
Dal 15 gennaio 2024, il dentista ha l’obbligo di registrare elettronicamente nel proprio studio tutti i prodotti etichettati con l’UDI. Per i dispositivi che non riportano ancora in etichetta l’UDI, il dentista non ha l’obbligo di registrarli elettronicamente; lo studio è comunque obbligato a conservare le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità del prodotto (codice, lotto ed eventuale data di scadenza), già riportate in tutti i prodotti, e comunicarle al paziente tramite passaporto implantare.

Cosa può comportare per il professionista il non adeguarsi a questo nuovo obbligo?
Art. 5 le informazioni registrate per i DM impiantabili sono conservate per un periodo minimo di 15 anni. Salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa varia da 4.000 € a 24.500 €.

Da esperto odontoiatria forense, quali consigli si sente di dare ai suoi colleghi per applicare al meglio questo nuovo obbligo?
Credo che tra tutte le incombenze, a volte poco sopportabili per un piccolo studio mono professionale, l’introduzione di questo regolamento sia sopportabile soprattutto quando in tutti i dispositivi medici sarà presente il codice UDI a barre, trasferibile in un semplice database tramite un lettore di codici, acquistabile anche per corrispondenza per poche decine di euro.

 

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