- Austria / Österreich
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In considerazione del fatto che la Legge di Stabilità in corso di approvazione per l’anno 2017 sembrerebbe prevedere esclusivamente nuovi sgravi contributivi volti a favorire, soprattutto al Sud, l’occupazione di giovani e disoccupati, ritengo opportuno ricordare e riprendere le agevolazioni contributive in scadenza al 31 dicembre per conseguire stabilizzazioni a tempo indeterminato della forza lavoro incentivate sotto il profilo economico.
Sgravio biennale L. n. 208/2015 nei limiti di euro 3.250,00 per ciascun anno: la legge n. 208/2015 ha introdotto fino al 31/12/2016 uno sgravio biennale del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, nei limiti di 3.250 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016. Il beneficio (conformemente al passato) non è riconosciuto:
• per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;
• per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
• per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge.
L’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Apprendistato professionalizzante in aziende fino a 9 addetti art. 22 L. n. 183/2011 (Legge di stabilità per l’anno 2012): per l’intera durata del rapporto di apprendistato – e per l’anno successivo alla scadenza della fase formativa in caso di prosecuzione – l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 10%. Per le aziende che occupano un numero di dipendenti inferiore a 10, l’aliquota contributiva è ulteriormente scontata all’1,5% per il primo anno e al 3% per il secondo. La legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183/2011) ha poi previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di apprendistato, in favore dei datori che occupino meno di 10 dipendenti, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. Deve in ogni caso essere versato all’Inps il contributo pari al’1,61% per il finanziamento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). I vantaggi fiscali, infine, consistono nell’esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell’IRAP; inoltre, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro è deducibile dalla base imponibile IRAP.
Lavoratori assunti dalle liste di mobilità entro il 31/12/2016: sono ancora vigenti anche le agevolazioni per l’assunzione a tempo determinato (per 12 mesi) ed indeterminato (per 18 mesi) di dipendenti collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, da un’azienda che si trovi in Cigs da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità. Il datore, per gli inserimenti, ha diritto allo sgravio contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti (aliquota contributiva del 10%), per 12 mesi (18 nel caso di mobilità), a cui si aggiunge il contributo mensile pari alla metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in mobilità, lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti per la durata di 12 mesi.
È importante sapere che nel caso di stabilizzazione del lavoratore nel corso del 2017, non ci sarà più lo sgravio che veniva concesso fino al 31/12/2016 e prorogabile di ulteriori 12 mesi, perdendo altresì il diritto all’incentivo economico.
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