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Verifiche periodiche delle attrezzature

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ven. 21 settembre 2012

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Pubblicato il primo elenco dei soggetti abilitati: sul sito dell’Inail sono pubblicate le modalità di richiesta delle verifiche sulle attrezzature. Con decreto dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08.  

 Si ricorda che il decreto ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (con riferimento all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e allegato VII), nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati allo svolgimento delle verifiche sulle stesse.
L’abilitazione ha validità quinquennale, e i documenti relativi alle attività di verifica devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni. Sono possibili controlli della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
Ai sensi del decreto 11 aprile 2011, che dopo un lungo periodo di proroghe è ora in vigore, le verifiche periodiche riguardano il gruppo degli apparecchi di sollevamento materiale non azionati a mano e gli idroestrattori a forza centrifuga (SC), il gruppo degli apparecchi di sollevamento persone (SP), e il gruppo apparecchi e impianti gas, vapore e riscaldamento (GVR).
L’Inail rende note le modalità di richiesta di verifica delle attrezzature di lavoro, in particolare dal 24 maggio 2012 è possibile:
- per gli utenti già iscritti a Punto cliente del portale Inail, inoltrare la richiesta mediante l’attivazione della nuova procedura online;
- per gli utenti non ancora iscritti a Punto Cliente, utilizzare il modulo cartaceo pubblicato nella sezione Modulistica del portale Inail.

 

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il datore di lavoro deve individuare il soggetto abilitato alle verifiche tra quelli iscritti negli elenchi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 i chiarimenti in merito all’applicazione del DM 11 aprile 2011 concernente la “disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Il decreto è in vigore dal 23 maggio 2012.
A pochi giorni dalla pubblicazione del primo elenco di soggetti abilitati alle verifiche (art. 2 comma 4 del DM 11.04.2011), a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero stesso in merito alla applicazione delle nuove procedure, la circolare illustra le modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione, la scelta del soggetto abilitato tra i soggetti iscritti negli elenchi (la scelta è a carico del datore di lavoro), la interruzione o sospensione dei termini temporali, e l’attivazione del soggetto abilitato a parte del soggetto titolare della funzione.
Nella circolare sono inoltre date indicazione in merito alla modulistica da utilizzare e la tariffazione delle verifiche periodiche.
 

Il Ministero pubblica nuovi chiarimenti

Pubblicata anche la circolare n. 22 relativa alla trasmissione da parte del Ministero all’Inail e alle Asl della documentazione relativa alle attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche.
In risposta a numerosi quesiti giunti al Ministero del Lavoro, è stata pubblicata la circolare 13 agosto 2012 n. 23 della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come chiarimento al D.M. 11 aprile 2011 e concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
I chiarimenti contenuti nella circolare riguardano i seguenti aspetti:
- Con l’intento di semplificazione burocratica, è data possibilità per il datore di lavoro di fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica.
- Applicabilità dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08: le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale” e, pertanto, non sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- In caso di attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso ai datori di lavoro, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata alternativamente dal noleggiatore o dal concedente in uso.
- Ai punti 4, 5, 6, 7, della circolare si indicano alcune attrezzature di lavoro che non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche ex D.M. 11.04.2011: le centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, i ponti sollevatori per veicoli e i carrelli commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking), tranne nel caso in cui il fabbricante dei carrelli preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzarli per svolgere lavorazioni in quota.
- In caso di inattività dell’attrezzatura si ribadisce che la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato II del D.Lgs. n. 81/08 non è interrotta, e che nel caso di spostamento di un’attrezzatura, il datore di lavoro dovrà comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale è stata precedentemente inoltrata la richiesta e, contestualmente, dovrà inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio dove sarà utilizzata l’attrezzatura.
- Infine, per il raccordo del D.M. 11 aprile 2011 con la disciplina precedente, la circolare indica le procedure corrette per i datori di lavoro qualora siano in possesso di attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, oppure nel caso in cui tali attrezzature siano state fabbricate in assenza di disposizioni legislative e nel frattempo si comunica che è stata pubblicata anche la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla trasmissione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Inail e alle Asl territorialmente competenti, della documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 1982 e nell’All. VII del D.lgs. n.81/08, ai fini delle verifiche periodiche da effettuare secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeriale del 11.04.2011, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/08.
 

Le notizie sono state pubblicate sul n°3 di Lab Tribune

 

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