DT News - Italy - TAR Veneto: dentisti con apparecchiatura di radiodiagnostica devono avere l’autorizzazione sanitaria

Search Dental Tribune

TAR Veneto: dentisti con apparecchiatura di radiodiagnostica devono avere l’autorizzazione sanitaria

By Marcello Fontana (Ufficio Legislativo FNOMCeO)

By Marcello Fontana (Ufficio Legislativo FNOMCeO)

mer. 15 luglio 2015

salvare

Tar Veneto – Dentisti con un’apparecchiatura di radiodiagnostica: serve l’autorizzazione sanitaria – La disposizione di riferimento è data dal comma 2 dell’art. 8 ter del D.Lgs.502/1992 nella parte in cui prevede che “l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4”. (Sentenza n. 730/15)

Fatto: Il Dott. T. ha impugnato, unitamente alle delibere presupposte, il provvedimento del 15/05/2013 del Comune di Venezia che diffida lo stesso ricorrente “ad esercitare l’attività sanitaria di studio odontoiatrico nei locali siti in Mestre-Venezia, Via V. G., 13 in assenza della prescritta autorizzazione all’esercizio ai sensi della L. Reg. 22/2002”.

Diritto: L’attività del ricorrente è suscettibile di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 8 ter comma 2 del D.Lgs. 502/92 e, ciò, in considerazione del fatto che lo stesso Dott. T. aveva dichiarato di possedere un’apparecchiatura di radiodiagnostica presso lo studio odontoiatrico di Mestre, possesso trasformatosi da temporaneo in definitivo. Il Collegio rileva che l’attività del ricorrente rientrasse nella fattispecie di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 502/92, nella parte in cui sancisce che sono soggetti ad autorizzazione “gli studi odontoiatrici attrezzati per compiere procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente…., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”. In questo contesto si inserisce la delibera della Giunta Regionale del 06/08/2014 della Regione Veneto n. 2501 che nell’ambito della tabella B9 prevede che devono ritenersi soggetti ad autorizzazione regionale quegli “studi odontoiatrici qualora vengano esercitate prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, purché le stesse non implichino attività di anestesia che richieda il coinvolgimento diretto e la presenza nello studio di specialisti in anestesia”.

La legittimità del provvedimento impugnato è evidente laddove si consideri che non solo risulta incontestato il fatto che presso lo studio di Mestre fosse presente un’apparecchiatura di radiodiagnostica, ma che lo stesso ricorrente aveva chiesto ed ottenuto di modificare la targa del proprio studio, istanza quest’ultima che era stata accolta da parte del Comune di Venezia con provvedimento del 28/03/2007, autorizzando l’utilizzo della dicitura “Studio dentistico dott. T. Cosimo Medico Chirurgo – Odontoiatra Specialista in Odontostomatologia”. Ora è del tutto evidente che, contrariamente da quanto affermato dalla ricorrente, l’apposizione della targa costituisca un elemento probatorio delle attività che venivano svolte all’interno di detto studio di odontoiatria, essendo communis opinio che la targa integri il riconoscimento della professione svolta e individui le caratteristiche delle terapie che un determinato professionista risulta abilitato ad esperire. Il ricorso è infondato e va respinto.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement