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La Direttiva Taglienti non impone la sorveglianza sanitaria a tutti i dentisti

Aio

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gio. 17 aprile 2014

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Nota chiarificatrice del Ministero della Salute. La direttiva CE 2010/32/UE sui “taglienti”, entrata in vigore il 25 marzo 2014 con decreto di recepimento 19 del 19 febbraio, non obbliga l’odontoiatra alla sorveglianza sanitaria.

Secondo il parere della Direzione generale Prevenzione del Ministero della Salute numero 44 del 21 marzo, l’obbligo vale per le strutture sanitarie dove si fa uso di taglienti potenzialmente infettivi, ed opera nei confronti di tutto il personale che utilizza questi strumenti. Ma studi odontoiatrici e strutture sanitarie a rischio non sono la stessa cosa.

Gli obblighi introdotti dal decreto (appoggio al medico competente per valutare e prevenire i rischi dei lavoratori esposti, tenuta di una cartella di rischio e certificazione di idoneità per ogni lavoratore, formazione ad hoc di personale a rischio con sanzioni fino a 7014 euro e arresto fino a 6 mesi per i datori di lavoro inadempienti) valgono per tutti coloro che lavorano in “strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato ove si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro”. «Ne deriva come logica conseguenza che, nel caso l’attività sanitaria sia prestata nel proprio studio medico od odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale lu ogo di lavoro per definizione risulta escluso dal campo di applicazione» del decreto 19.

Ove nello studio odontoiatrico operi un collaboratore o un dipendente, sarà il documento di valutazione di rischio –che il professionista già deve predisporre in base al decreto legislativo 81/08, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro- a delineare se vi sia un rischio di esposizione ai taglienti e ad indicare la strada della sorveglianza sanitaria in conformità con la direttiva Ue e il decreto 19/2014. Peraltro, ricorda il Ministero della Salute, l’articolo 271 comma 4 del Testo Unico consente di evitare la sorveglianza sanitaria “solo se i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tale misura non è necessaria”.
Non è automatico che laddove uno studio odontoiatrico sia organizzato come struttura (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte alla responsabilità organizzativa e decisionale di un datore di lavoro) scatti la sorveglianza sanitaria; ma questa sarà obbligatoria se dalla valutazione del rischio effettuata «risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione».

Il parere ministeriale è in linea con quanto ha scritto l’Associazione Italiana Odontoiatri il 22 marzo scorso sul sito www.aio.it, e in particolare con quanto affermato da Pierluigi Martini, responsabile associativo del settore sicurezza sul lavoro, il quale ha sottolineato da una parte la sostanziale sicurezza degli studi odontoiatrici italiani e dall’altra la necessità di adeguarsi alla legge con un programma di formazione sul dlgs 81/08 e sulle conseguenze del Documento di valutazione del rischio. Solo da quest’ultimo deve discendere la conclusione se un odontoiatra sia tenuto ad adempiere o meno agli obblighi della direttiva Ue. Lo stesso Martini è stato nominato in questi giorni tra gli esperti del gruppo di lavoro sul tema della valutazione dei rischi istituito al Ministero della Salute in seno al Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria di cui AIO fa parte.

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