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Perché è necessario e opportuno fare il preventivo? Ce lo spiega l’avvocato

Foto: (stock.xchng).
Denise Falco

Denise Falco

mar. 14 maggio 2013

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Il DL n. 1 del 24/1/2012 prevedeva all’art. 9 comma 3 l’obbligo per il professionista di fornire al paziente che ne facesse richiesta, alla definizione della terapia, un preventivo scritto dettagliato con le voci di costo per le singole prestazioni.

Successivamente, la Legge 27/2012 sulle liberalizzazioni, recependo le direttive della Fnomceo secondo cui era “tecnicamente difficile quantificare in modo certo e compiuto tutti gli oneri per le attività da svolgersi già all’effettuazione della prestazione professionale”, modificava la norma prevedendo (art. 9 comma 4) che il preventivo fosse solo “di massima”. L’odontoiatra, quindi, sarà obbligato a predisporlo solo quando il paziente ne faccia espressa richiesta e non dovrà necessariamente indicare in modo puntuale tutti gli interventi terapeutici con relativi costi.
Perché è necessario e opportuno fare il preventivo? Fornendo al paziente una previsione di spesa degli interventi ritenuti necessari, almeno a seguito di un primo check, il medico dimostrerebbe di voler instaurare con il paziente un rapporto basato su chiarezza e trasparenza, il quale paziente potrebbe essere pertanto indotto a (af)fidarsi. Ignorando di norma la terminologia medica, egli non riesce infatti a valutare la “bravura” del professionista e, pertanto, effettuerà la scelta per lo più sulla base del primo approccio. La predisposizione di un preventivo, seppur di massima, limiterebbe inoltre il sorgere di contestazioni sull’entità dell’onorario. A fronte di un documento scritto e firmato dal paziente, con descrizione degli interventi da eseguire e relativa tariffa, difficilmente (e, comunque, con scarsi risultati) il paziente potrebbe opporre di non essere stato adeguatamente informato sul costo delle singole prestazioni.
Ultima considerazione, ma non certo meno importante, soprattutto in tempo di crisi. Nelle denegata ipotesi in cui il paziente dopo aver fruito di tutte le prestazioni del caso ometta di versare il corrispettivo, si tratti del saldo o dell’intero importo dovuto, il preventivo scritto potrà agevolare l’odontoiatra nel recupero del credito. Medico e odontoiatra, infatti, in quanto esercenti una libera professione possono avvalersi della speciale procedura esecutiva ex art. 633 del cpc, chiedendo al giudice un’ingiunzione di pagamento verso l’inadempiente. Il ricorso per il decreto ingiuntivo deve essere accompagnato dalla parcella del professionista, la quale a sua volta dovrebbe essere preventivamente convalidata dall’Ordine di appartenenza, anche sulla base del preventivo scritto e firmato dal paziente. Doveroso usare il condizionale per quanto riguarda la necessità di corroborare il ricorso con il parere dell’associazione professionale, in quanto alla luce di un decreto emesso dal Tribunale di Varese l’11 ottobre 2012, la situazione potrebbe subire delle modifiche. Si potrebbe, infatti, far largo la tesi secondo cui il professionista che agisca per recupero crediti in sede monitoria, in particolare, dovrebbe allegare alla domanda non più la parcella, ma un documento scritto con efficacia probatoria secondo le regole del codice civile a riprova dell’incarico ricevuto e dell’entità del compenso pattuito, come previsto per ogni altro creditore dall’art. 633, n. 1, c.p.c.
In tal caso, quindi, il giudice, (quantomeno ove sia applicabile il nuovo sistema parametri) sarebbe l’unico soggetto in grado di surrogare con valutazione discrezionale, il contratto di mandato o d’opera professionale, prescindendo da interventi del Consiglio dell’Ordine nella “determinare” i compensi, coerentemente con la filosofia di fondo che mira a liberalizzare l’attività libero professionale.

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