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Le polizze di assicurazioni della responsabilità civile professionale con clausola “claims made”

Enrico Angesia

Enrico Angesia

ven. 12 settembre 2014

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Con la recente sentenza 18/12/13 – 17/2/14 n. 3622, la Cassazione è nuovamente intervenuta sul contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola “claims made” ossia a “richiesta fatta”.

Secondo il disegno del legislatore codicistico, la clausola riguarderebbe gli eventi lesivi verificati nel periodo di polizza (la cosiddetta “loss occurrence”, perdita subita), nell’ambito di una polizza assicurativa inerente i danni che un professionista può arrecare a terzi.
In altre parole se un contratto di assicurazione va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, la polizza coprirebbe gli errori commessi in quel lasso di tempo, anche se denunciati dal danneggiato nel decennio successivo. Il rischio naturalmente è che, stipulata anni prima, una polizza possa risultare non più adeguata rispetto al momento in cui dovrebbe intervenire a favore dell’assicurato. Basti pensare alla svalutazione di un certo massimale con il trascorrere di un decennio.

Si è pertanto sempre più diffusa sul mercato delle polizze professionali la copertura della RC con clausola “claims made”, dove la garanzia assicurativa scatta solo se c’è una richiesta danni da parte del cliente nel periodo di vigenza della polizza. Si tratta di un contratto “atipico”, riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza citata. Per riprendere l’esempio già fatto, se un contratto di assicurazione RC professionale ha effetto dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, l’assicurato sarà coperto per le richieste danni che gli pervengano solo ed esclusivamente in quel preciso lasso di tempo. Se una diffida risarcitoria fatta oggi è riferita a eventi dannosi verificatosi in passato, non essendovi una clausola “claims made”, ha il pregio di estendersi agli eventi pregressi verificatisi 2, 3, 5 anni addietro, secondo le previsioni di polizza.

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