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La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in vigore dal 1° aprile) ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria (indipendentemente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie pubbliche o private) di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. La legge prevede che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa) vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
Tuttavia il legislatore ha già fissato dei “paletti” molto precisi imponendo che la polizza preveda una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’assicurazione durante la vigenza della polizza (retroattività). Non solo, in caso di cessazione dell’attività professionale deve anche essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti illeciti verificatisi durante la vigenza della polizza stessa.
Il tema della responsabilità professionale sanitaria è stato oggetto di accesi dibattiti (anche mediatici), di importanti sentenze e di svariati testi legislativi di riforma della materia (si pensi al cd. decreto Balduzzi). Ciò è comprensibile perché la salute del cittadino è bene costituzionalmente garantito e, purtroppo, molti sono stati i casi di malasanità che hanno suscitato sdegno e preoccupazione. Ci si dimentica troppo spesso, tuttavia, che la stragrande maggioranza dei professionisti della sanità lavora con dedizione e serietà salvando vite o, comunque, migliorando la salute del paziente.
Questa nuova legge risponde all’esigenza di porre un freno al proliferare del contenzioso nei confronti della classe medica e sanitaria in generale ed introduce strumenti utili anche a tutela del cittadino (si pensi all’istituzione del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). Tuttavia il legislatore non si è posto il problema che il professionista sanitario ingiustamente accusato di errori si trova comunque costretto a difendersi nel processo e che in caso di assoluzione (nel penale) o di rigetto della domanda attorea (nel civile) non v’è automatica restituzione delle spese legali e peritali sostenute per la difesa.
Quindi, nel stipulare una polizza assicurativa il professionista dovrà chiedere anche una copertura per dette spese a meno che i decreti attuativi del Ministero non prevedano, come requisito minimo, tale ulteriore garanzia.
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