Un utile approfondimento è stato svolto dall’AIO nel corso degli ultimi mesi per far chiarezza sull’interpretazione della normativa sull’utilizzo dei nuovi (e sempre più diffusi negli studi) apparecchi radiologici TAC Cone Beam, in grado di garantire immagini diagnostiche di qualità con dosaggi contenuti a garanzia del paziente.
L’abbattimento dei costi di tali strumentazioni e i numerosi vantaggi offerti per ottenere diagnosi sempre più approfondite, e quindi terapie più corrette, ha reso la diffusione della tecnologia sempre più capillare. Di qui la necessità interpretata dall’Avv. Maria Maddalena Giungato (legale AIO) di una dettagliata analisi della normativa vigente.
È noto che l’attività di radiodiagnostica, di norma riservata allo specialista in Radiologia (Decreto Legge n. 187 del 26 maggio 2000), può essere svolta in via complementare anche dall’Odontoiatra per ottimizzare le attività di diagnosi e cura delle patologie del cavo orale, ferma restando l’attenzione all’appropriatezza clinica degli esami eseguiti. Lo stesso decreto, ha inoltre disciplinato per la prima volta l’utilizzo degli strumentari di radiodiagnostica dal profilo della protezione sanitaria e di tutela dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni emesse da questi apparecchi.
Come anticipato dal vice presidente AIO, Fausto Fiorile: «Partendo dall’analisi del vigente quadro normativo che la regola la materia, in modo particolare la Lg. n. 409 del 1985 e il D.Lg. n. 187 del 2000, l’Associazione Italiana Odontoiatri, attraverso il supporto dell’Avv. Giungato, ha predisposto un parere legale per fare chiarezza in tema di Radiodiagnostica in Odontoiatria», che Fiorile così sintetizza: «L’Odontoiatra può svolgere attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio della propria pratica clinica utilizzando direttamente gli apparecchi radiologici (Rx Endorali, Ortopantomografi e Teleradiografi, TAC Cone Beam).
- L’attività di radiodiagnostica deve essere strettamente e inscindibilmente collegata alle “…attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti…” che, ai sensi della L. n. 409/85, l’Odontoiatra svolge in favore del paziente.
- L’attività di radiodiagnostica complementare, che in molti casi è indispensabile per eseguire una corretta diagnosi e un’adeguata terapia, deve essere contestuale, integrata e indilazionabile.
- L’Odontoiatra non può effettuare esami radiologici per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né possono essere redatti o rilasciati referti radiologici, in quanto l’utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare risulta ammesso limitatamente alle condizioni prescritte dal DL 187/2000.»
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