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La mediazione obbligatoria – prevista dal D.Lgs 28/2010 e dal DM Giustizia 180/2010 articolo 5 comma 1 – interesserà tutti i medici citati in giudizio in sede civile. I casi non potranno passare in tribunale se prima il medico e la parte lesa non avranno cercato, attraverso organismi di mediazione, di trovare un accordo amichevole.
Noi aggiungiamo la assoluta necessità per un impegno delle diverse componenti professionali e politiche alla depenalizzazione dell’atto medico e, perché no, all’assicurazione di responsabilità professionale obbligatoria. Da oggi non sarà possibile rivolgersi direttamente alla magistratura per le controversie in materia di responsabilità medica se prima non si è cercato di arrivare a una conciliazione. Tanto che, nel caso in cui le parti si presentassero davanti al giudice senza essere prima passati per il tentativo di mediazione, sarà il giudice stesso ad assegnare alle parti l’obbligo di presentare la domanda entro 15 giorni. E una volta a conoscenza la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare alla conciliazione anche in sede di giudizio di appello.
Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo n. 28/2010 approvato il 4 marzo 2010 dal Consiglio dei Ministri in attuazione di quanto disposto dall’art. 60 della Legge 69/2009 in materia di “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” con l’obiettivo di smaltire nei tempi rapidi il crescente numero di denunce civili.
Il provvedimento stabilisce, infatti, che il tentativo di conciliazione non potrà superare i 4 mesi a partire dalla data del deposito della domanda. Avviare la pratica costerà a ciascuna delle parti un importo di euro 40,00, mentre il resto delle spese di mediazioni saranno versate successivamente per l’importo previsto nella seguente Tabella:
Un ruolo fondamentale è assegnato agli “organismi di mediazione” e, di conseguenza, ai mediatori, che si occuperanno di valutare i casi e di formulare alle parti una proposta di accordo (per iscritto) che le parti dovranno comunicare di accettare o rifiutare (sempre per iscritto) entro 7 giorni, oltre i quali la proposta si considera automaticamente rifiutata. Se l’accordo si conclude positivamente, il verbale, dopo essere stato sottoscritto dalle parti e dal mediatore, diviene vincolante e, una volta omologato con decreto dal presidente del tribunale a cui l’organismo conciliatore fa riferimento, diventa esecutivo.
In caso contrario, il caso passerà al tribunale.
È previsto che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I mediatori invece, iscritti alle liste degli organismi accreditati al registro, devono aver frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Il D.lgs. 28/2010 prevede che anche i consigli dell’Ordine (di avvocati, medici) possano istituire organismi avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.
Prevista infine la detrazione fino a 500 euro per le spese dovute all’organismo di conciliazione. A partire dal 2011, infatti, presso il ministero della Giustizia sarà istituito un apposito fondo destinato a coprire le minori entrate derivanti dal credito di imposta concesso a chi ha concluso la controversia tramite conciliazione. Al contrario, chi rifiuta la proposta di conciliazione, anche se risulta vincitrice davanti al giudice, rischia di dover pagare le spese processuali della controparte nel caso in cui, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo, “il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa” a suo tempo rifiutata.
“Si tratta di un’opportunità da sperimentare – afferma Massimo Cozza, segretario Nazionale Fp-Cgil Medici – che potrebbe portare a una diminuzione dei processi in sede civile e anche in sede penale, essendo a volte tra loro strettamente collegati. Il dialogo e la capacità di ascoltare – ha concluso Cozza – potrebbero portare a superare incomprensioni e atteggiamenti rivendicativi ingiustificati, con i vantaggi della riservatezza e dello stop a processi che vanno avanti per anni con danni economici, emotivi e di immagine per i medici e per gli stessi cittadini”.
Newsletter OMCeO Milano n. 4/2011
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