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Tra le righe del CCNL, Contratto dei dipendenti degli Studi Odontoiatrici

Paolo Barbaglia, Consulente del Lavoro

Paolo Barbaglia, Consulente del Lavoro

ven. 11 maggio 2018

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Le clausole contrattuali del nuovo CCNL sono viste in questo caso con gli occhi dei datori di lavoro. Nel prossimo lancio si vedrà qual è l’interpretazione fatta dai dipendenti.

Sottoscritto da CIFA-A.I.O.-CONFSAL il primo Contratto Collettivo di lavoro (CCNL) che disciplina, in via unitaria e sul territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi odontoiatrici e Medico Dentisti e il loro personale dipendente. Un CCNL che ha saputo recepire al proprio interno le più recenti disposizioni di legge, attento alle reali ed attuali esigenze del mondo del lavoro. Che pur riconoscendo la centralità della contrattazione collettiva nazionale, demanda moltissimo a quella di secondo livello, per una più adeguata applicazione rispetto alle singole realtà aziendali e territoriali.

Attraverso la contrattazione aziendale o territoriale possono, ad esempio, essere concluse specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del C.C.N.L. di categoria in un’ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Un CCNL particolarmente attento quindi, alle politiche attive del lavoro, in cui vengono introdotti e normati istituti finalizzati all’inserimento e/o al re-inserimento di particolari categorie di lavoratori.

1) Il primo ingresso quale strumento per consentire l’accesso a soggetti privi di specifiche esperienze. A fronte di un percorso formativo obbligatorio di almeno 80 ore da fornire ai lavoratori interessati dagli istituti contrattuali, il datore avrà la possibilità di inquadrarli per un periodo massimo di 24 mesi nel VI livello contrattuale. Resta inteso che al termine di tale periodo si dovrà garantire loro una progressione nei livelli superiori in ragione delle competenze acquisite, della formazione erogata e della capacità di operare in adeguata autonomia esecutiva.

2) Il regime del reimpiego; vi rientrano le assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al reinserimento di

  1. lavoratori con più di 50 anni;
  2. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. lavoratori di qualsiasi età disoccupati di lunga durata privi di un impiego retribuito da almeno 24 mesi;
  4. soggetti espulsi dal mercato del lavoro e percettori di ammortizzatori sociali;
  5. soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l’impiego. In questo specifico caso il datore di lavoro, a fronte di un percorso formativo obbligatorio di almeno 80 ore da fornire ai lavoratori interessati, avrà la facoltà di sotto inquadrarli fino a due livelli inferiori per i primi 12 mesi dall’assunzione e di un livello inferiore per i successivi 12 mesi rispetto a quello di effettivo inquadramento.

Il CCNL ha recepito al suo interno tutte le disposizioni contenute dal D. Lgs 81/2015 (o da quelle del D.Lgs. 167/2011 nelle specifiche ipotesi contemplate dall’art 47 comma 5 dello stesso D.Lgs. 81/2015) in tema di apprendistato, il cui livello d’inquadramento sarà quello corrispondente alla mansione di “approdo”. Al suo interno si reintroduce la progressività delle retribuzioni per ogni tipologia di apprendistato, in funzione della progressione formativa dell’apprendista durante il percorso di formazione.

Attento alle sempre maggiori necessità formative dei lavoratori in tal senso il Contratto promuove l’adesione ad un apposito Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, denominato FonARCom, in attuazione delle disposizioni dell’art. 118 della Legge n. 388/2000. L’adesione al Fondo non costituisce costo aggiuntivo per i datori di lavoro. Quelli che applicano il C.C.N.L., perfezioneranno la loro adesione al Fondo potendo così accedere a tutti gli strumenti che mette a disposizione per finanziare le attività formative svolte in favore del personale dipendente.

Il CCNL si dimostra consapevole delle reali necessità di flessibilità che il regime orario “tradizionale” deve avere nello specifico settore medico odontoiatrico. Oltre a regolamentare detta flessibilità ha infatti introdotto l’istituto della banca delle ore, che alimentato con gli straordinari eventualmente prestati durante periodi di maggior intensità lavorativa, permetterà ai lavoratori di usufruire di riposi compensativi, in periodi di minor intensità e sempre in accordo con il datore.

Queste alcune caratteristiche del C.C.N.L. CIFA-A.I.O.- CONFSAL. Le singole tipologie negoziali rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari.

 

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