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Renzo (CAO): Dentisti attenti! L’utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico fuori dalle norme è molto rischioso

lun. 7 luglio 2014

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Una “comunicazione urgente” è stata inviata da Giuseppe Renzo, Presidente nazionale CAO, ai Presidenti delle CAO periferiche perché portino a conoscenza degli iscritti, “con mezzi ritenuti idonei, ma con assoluta urgenza” ribadisce, i problemi legati all’utilizzo non corretto di tessuto muscolo-scheletrico nell’attività odontoiatrica.

Tra i mezzi ritenuti idonei, c’è per Renzo anche la Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti il 10 luglio 2013, contenente i relativi elementi normativi, regolamentari e scientifici. Per meglio illustrare la gravità e la serietà della problematica posta in essere, di fatto, da alcuni professionisti, Renzo richiama l’art. 22 comma 3 della Legge 1 aprile 1999, n. 91 sulle “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” che dice testualmente: «Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ex legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, o ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a 300 milioni di lire. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. In certi casi – ammonisce ancora Renzo – potrebbe anche integrarsi il reato ex art. 413 CP sull’“uso illegittimo di cadavere" secondo cui "chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro"».

Dopo aver chiarito il concetto di “banca dei tessuti” (ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti umani, come da D.Lgs 191 del 6/11/2007) e che, come tale, deve essere autorizzata dalla Regione di competenza, Renzo sottolinea con forza il rischio della pesante incriminazione penale per «chiunque utilizzi un tessuto muscolo-scheletrico non proveniente da banche di tessuto italiane senza rispetto della normativa e, se libero professionista, non trascriva nella cartella clinica scheda-clinica/diario-clinico, i dati sull’utilizzo del tessuto umano con relativi elementi identificativi e qualora non tenga informato il paziente su dati e modalità attraverso cui viene impiantato tessuto umano, a scopo terapeutico». Ferme restando, ovviamente, tutte le responsabilità deontologiche.
 

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