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Il punto di vista dell’odontologo forense nella valutazione dei traumi dentali

Simona Ferro

Simona Ferro

mer. 20 gennaio 2010

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I traumi dentali, che rappresentano un grande “capitolo clinico”, sono di frequente riscontro nella pratica quotidiana di uno studio odontoiatrico. Da un punto di vista epidemiologico interessano infatti circa il 20% dei bambini in dentizione decidua, mentre in dentizione permanente la prevalenza è circa del 30%.  

Le cause possono essere varie: attività sportive e giochi di gruppo – soprattutto per i bambini in età scolare (con una frequenza doppia nei maschi rispetto alle femmine) – incidenti stradali, infortuni sul lavoro, atti di violenza ecc. Traumi spesso legati a molteplici situazioni critiche, che possono avere risvolti anche di tipo assicurativo-risarcitorio, in cui risulta fondamentale non solo una corretta valutazione clinica, ma anche un’attenta gestione medico-legale del caso.
In quest’ottica, il primo passo è rappresentato senza dubbio da un’accurata raccolta della documentazione. La scheda odontoiatrica dovrà quindi contenere una parte di carattere generale, dove verranno riportati i dati anagrafici del paziente e la sua anamnesi medica e una parte più specifica, dove verranno annotati l’anamnesi relativa al trauma (come, dove e da quanto tempo si è verificato), l’esito dell’esame obiettivo (extra e intra-orale) e degli esami strumentali/radiografici effettuati. Il tutto completato dalla documentazione fotografica.
La raccolta della documentazione risulta fondamentale, data anche la necessità di monitorare nel tempo l’evoluzione delle lesioni conseguenti a trauma o di verificarne la guarigione a seguito delle terapie messe in atto. Frequentemente, a seguito di tali eventi, viene poi richiesta all’odontoiatra una certificazione riguardante il caso.
A questo proposito, il Codice Deontologico all’art. 24 sancisce che: “Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
È tenuto alla massima diligenza, la più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti”.
La redazione e il rilascio del certificato avvengono, quindi, su richiesta del paziente o del legale rappresentante dello stesso (genitore, nel caso di minore di anni 18; tutore, nel caso di soggetto interdetto per incapacità di intendere e di volere). Nel certificato devono essere presenti generalità del medico certificante e del paziente, data e luogo di redazione e finalità del certificato; devono inoltre essere riportati anamnesi, esame obiettivo, diagnosi e prognosi, il tutto concluso con la firma del certificante.
Esistono reati connessi alla certificazione, tra cui quello di falso ideologico (artt. 479, 480 e 481 c.p.), falso materiale (artt. 476 e 477 c.p.), violazione di privacy e segreto professionale, truffa (se, ad esempio, la finalità è quella del risarcimento), uso di atto falso. Occorre pertanto essere molto scrupolosi e attenti nel redigere. In circostanze particolari – cioè quando anche solo si sospetti che l’evento traumatico giunto all’osservazione si sia verificato in casi che possano presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (lesioni personali, violenza privata, maltrattamenti in famiglia ecc.) – l’odontoiatra, in qualità di esercente una professione sanitaria, è altresì tenuto a redigere un referto da inviare all’autorità giudiziaria entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente. L’omissione di tale atto viene punita dal codice penale all’art. 365.
Gli esiti di un trauma possono poi necessitare anche di valutazioni medico-legali più specifiche (per es., la quantificazione del danno, la necessità di rinnovi delle terapie ecc.), che è preferibile affidare all’odontologo forense il quale potrà pertanto essere chiamato, in caso di trauma, ad analizzare il caso nello specifico come consulente tecnico d’ufficio (in ambito civile o penale) o della parte lesa (ad es., per trauma in ambito scolastico o automobilistico) o come consulente per la parte assicurativa.
Per valutare propriamente questo tipo di situazioni, la figura di questo specialista appare quindi fondamentale.
 

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