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Documento di Valutazione dei Rischi: termine ultimo di compilazione

Foto: (stock.xchng).
Pierluigi Martini

Pierluigi Martini

mer. 29 maggio 2013

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Dal 01 giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di dieci dipendenti devono dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli art.28 e 29 del decreto D.lgs 81/08.

Il DVR è un compito indelegabile dal datore di lavoro, che redige in collaborazione con RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), con il medico competente (ove fosse presente) e con la consultazione del RLS (rappresentate dei lavoratori se presente) e deve contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante la
attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI (dispositivi di protezione) adottati.
programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e delle figure della organizzazione aziendale che devono realizzarle in base alle loro competenze.
indicazione del nominativo del RSPP del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente che espongono i lavoratori
a rischi specifici e che richiedono una adeguata formazione
Chi è già in possesso di un DVR, se non sono intervenute modifiche nell’attività che abbiano comportato modifiche dei rischi, non è obbligato a rifarlo. Il termine ultimo si riferisce ai datori di lavoro che ad oggi hanno prodotto solamente l’autocertificazione della valutazione dei rischi.

 

Fonte: www.aio.it

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