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Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze: novità e definizioni

Foto: Hugo Humberto Plácido da Silva (stock.xchng).
Carmine Esposito - Ingegnere Inail Milano

Carmine Esposito - Ingegnere Inail Milano

ven. 30 novembre 2012

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Nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 50 del 16/10/2012 sono state approvate nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.

Trattandosi di un disegno di legge del governo, che dovrà prima passare all’esame del Parlamento, non è immediatamente esecutivo.
Si dichiara che è il primo intervento “Più sicurezza e meno carte”, perché vengono semplificati esclusivamente adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata.
Tra le misure proposte, una riguarda il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri): sembrerebbe che non ci sia più l’obbligo della redazione nelle attività a basso rischio infortunistico, sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento; questo vale, inoltre, in caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o di servizi, la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni).

Attuale quadro normativo
All’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Legislatore pone l’accento sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, in particolare il comma 3 prevede: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture». Al comma 3-bis: «Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI».

Definizioni
Al fine di una lettura efficace del testo normativo, è utile disporre delle definizioni corrette dei singoli termini. Di seguito alcune di queste definizioni.

Datore di lavoro: committente soggetto che, avendone l’autorità (deve avere la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo), sottoscrive con l’impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell’impresa stessa all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.

Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un’altra persona fisica o
giuridica a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Costi relativi alla sicurezza: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell’impresa e del committente.

Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza: piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell’impresa ovvero delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa stessa dovrà operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

 

Si precisa che le considerazioni esposte nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e il loro contenuto non impegna l’Istituto.

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