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Fattura elettronica: perché? per chi? da quando?

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Dott. Alfredo Piccaluga
Alessandro Genitori, Dental Tribune Italia

Alessandro Genitori, Dental Tribune Italia

ven. 5 ottobre 2018

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Il commercialista e economista Alfredo Piccaluga spiega la fattura elettronica, un mezzo che investe anche il mondo odontoiatrico. Si tratta di una fattura costituita da un record standardizzato in formato XML, ossia un tracciato record standardizzato, con i campi in cui inserire i dati di ciascuna fattura. A differenza della fattura Pdf, che può essere visualizzata da qualsiasi computer, la fattura XML richiede la presenza di un programma finalizzato alla ricostruzione della fattura in base ai dati contenuti nel file.

Dopo ulteriori rimaneggi e modifiche, che ne hanno in parte snaturato la natura originaria, arriva nel 2019 anche per gli studi odontoiatrici la c.d. “fattura elettronica”. Già in precedenza la pubblica amministrazione aveva aperto alla trasmissione di fatture con mezzi non postali, snellendo in effetti le procedure. «Con la Risoluzione n. 360879 del 30 aprile 1986 era stato ritenuto valido l’invio delle fatture tramite posta elettronica e con la Risoluzione n. 107/E del 4 luglio 2001 era stata ammessa l’emissione della fattura mediante l’impiego congiunto di un telefax e di un supporto informatico» spiega il dr. Alfredo Piccaluga, commercialista e economista d’impresa. «Fin qui tutto bene. Non erano previsti particolari stravolgimenti e la possibilità era da intendersi come valore aggiunto, che avrebbe quindi esclusivamente garantito un servizio a professionisti ed imprese».

Il cambiamento è avvenuto allorché la PA ha ipotizzato di introdurre l’obbligo (obbligo e non possibilità) di gestire il flusso della fatturazione, ivi compresa la conservazione delle fatture, secondo modalità interamente elettroniche. «È così che in data 20 dicembre 2001 viene introdotta in Europa, con l’emanazione della Direttiva n. 2001/115/CE, la c.d. fatturazione elettronica» continua il dr. Piccaluga. «Ufficialmente si prefiggeva lo scopo di “semplificare” e “modernizzare” la fatturazione. In Italia la recepimmo con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004, il quale modificò gli artt. 21, 39 e 52 del Dpr n. 633/1972 (la c.d. “Legge Iva”) e rese possibile la fatturazione elettronica. Per il momento a titolo puramente facoltativo. Tant’è che restò lettera morta, trattandosi di una procedura laboriosa e poco intuitiva».

Il cambio avviene quando il Legislatore, con l’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 decide di renderla obbligatoria per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Di li in poi una serie di risoluzioni e circolari ci hanno portato all’epilogo oramai noto: la formulazione del comma 916 all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 nr. 205 (“legge di bilancio 2018”) che la rende obbligatoria per tutti a partire dal prossimo anno. «L’innovazione verrà introdotta per tutti gli studi che abbiano clientela residente nel territorio dello Stato italiano» dichiara Piccaluga. «Ne sono quindi esentate esclusivamente le fatture emesse nei confronti dei cittadini stranieri. Dal 2019 emetteremo, e quindi riceveremo, solo più “fatture elettroniche”. Da tale obbligo, sono per ora esonerati i contribuenti “ex minimi” o “forfetari” che, essendo esonerati dall’applicazione della Legge Iva, non soggiacciono a modifiche introdotte sulla legge Iva».

Questo significa che la fattura cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido a fini fiscali, mentre lo diventerà un documento completamente informatico, cioè generato e conservato come file XML. Questo documento andrà inviato ad un apposito servizio dell’Agenzia delle entrate (ossia l’SDI - Sistema Di Interscambio) e poi messo a disposizione su un’apposita area del sito dell’Agenzia a lui riservata. Il ricevente dovrà poi accedere al sito dell’agenzia per scaricare la fattura, in quanto secondo l’art. 21, comma 1, del Dpr n. 633/1972, adeguato in base a quanto previsto dalla Direttiva 2010/45/CE: «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario».

Secondo quanto disposto dal provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, la fatturazione elettronica va emessa anche con i consumatori che non possiedono partita iva. «Questi ultimi potranno accedere al sito dell’Agenzia delle entrate per scaricarne una copia o rinunciare alla copia elettronica e richiedere semplicemente il formato classico – spiega Piccaluga –. Non avendo loro incombenze di sorta ad esse connesse. Ma per chi fattura nulla cambia in base alla natura del destinatario; la fattura va emessa in formato elettronico. Va inoltre posta l’attenzione al fatto che in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle previste dalla norma, la fattura si intende non emessa».

Per ora, e salvo proroghe, tale nuova incombenza partirà dal 01 gennaio 2019. Peraltro a partire da luglio, si introdurranno anche i registratori di cassa telematici per il c.d. “scontrini elettronici”. «Appare evidente – stante l’incalzare di incombenze, la loro obbligatorietà ed il fiorire di sanzioni – che sia completamente mutato lo scopo perseguito». Dichiara Piccaluga «Se nelle Direttive Comunitarie vi era la dichiarata volontà di un’evoluzione digitale, per il nostro legislatore è diventato invece un mero strumento di tracciatura fiscale che in questa fase moltiplica le incombenze e pone un pesante vincolo all’autonomia degli operatori economici. Occorre attrezzarsi quanto prima».

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