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Consenso informato e affido condiviso in caso di cure odontoiatriche

R. Pegoraro

R. Pegoraro

mar. 28 aprile 2015

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Il consenso informato alle cure affonda le sue radici nel concetto filosofico del libero arbitrio, che trova conferma ed è sostenuto nell’art. 13 e 32 della Costituzione. Lo impone il Codice di Deontologia Medica agli artt. 33 e 35 chiarendo che è un atto non delegabile.

Importante, quindi, che il medico ricordi i criteri secondo i quali bisogna strutturare un consenso informato. L’atto di informare il paziente sulla diagnosi, sulla proposta di cura individuata e ritenuta idonea alla soluzione del caso e sulla prognosi, deve avvenire seguendo i criteri della corretta informazione, cioè deve essere:

  • comprensibile per il paziente. Il linguaggio deve essere adeguato alle capacità di comprensione del paziente, senza banalizzare. Il medico deve fare un lavoro di trasformazione dei vocaboli e di semplificazione del linguaggio per rendere comprensibile anche a chi non possiede una cultura specifica in odontoiatria come è la sua situazione o la situazione dei suoi cari.
  • Personalizzato. È opportuno spiegare il caso specifico e non generalizzare, ad esempio non si parlerà al paziente delle “malocclusioni”, ma della malocclusione riscontrata nel suo caso o nel caso di suo figlio.
  • Veritiero. È importante che ciò che si riferisce al paziente sia oggettivo e riscontrabile, che rifletta le reali condizioni di salute e le concrete possibilità di guarigione
  • Esaustivo e completo. Nel caso in cui delle terapie debbano, per essere finalizzate, agganciare un nuovo ciclo di cure con altri professionisti, deve essere chiaro al paziente questo passaggio, in modo che non possa essere indotto a pensare che, superata questa fase di cura, l’iter sia completo.
  • Privato. Le informazioni sullo stato di salute del paziente vanno rese solo all’interessato o, nel caso di minori, ai suoi rappresentanti legali, genitori o tutori che siano. Solo il paziente può autorizzare altri ad assistere al colloquio informativo.


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