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Consenso informato e affido condiviso in caso di cure odontoiatriche

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R. Pegoraro

R. Pegoraro

mar. 28 aprile 2015

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Il consenso informato alle cure affonda le sue radici nel concetto filosofico del libero arbitrio, che trova conferma ed è sostenuto nell’art. 13 e 32 della Costituzione. Lo impone il Codice di Deontologia Medica agli artt. 33 e 35 chiarendo che è un atto non delegabile.

Importante, quindi, che il medico ricordi i criteri secondo i quali bisogna strutturare un consenso informato. L’atto di informare il paziente sulla diagnosi, sulla proposta di cura individuata e ritenuta idonea alla soluzione del caso e sulla prognosi, deve avvenire seguendo i criteri della corretta informazione, cioè deve essere:

  • comprensibile per il paziente. Il linguaggio deve essere adeguato alle capacità di comprensione del paziente, senza banalizzare. Il medico deve fare un lavoro di trasformazione dei vocaboli e di semplificazione del linguaggio per rendere comprensibile anche a chi non possiede una cultura specifica in odontoiatria come è la sua situazione o la situazione dei suoi cari.
  • Personalizzato. È opportuno spiegare il caso specifico e non generalizzare, ad esempio non si parlerà al paziente delle “malocclusioni”, ma della malocclusione riscontrata nel suo caso o nel caso di suo figlio.
  • Veritiero. È importante che ciò che si riferisce al paziente sia oggettivo e riscontrabile, che rifletta le reali condizioni di salute e le concrete possibilità di guarigione
  • Esaustivo e completo. Nel caso in cui delle terapie debbano, per essere finalizzate, agganciare un nuovo ciclo di cure con altri professionisti, deve essere chiaro al paziente questo passaggio, in modo che non possa essere indotto a pensare che, superata questa fase di cura, l’iter sia completo.
  • Privato. Le informazioni sullo stato di salute del paziente vanno rese solo all’interessato o, nel caso di minori, ai suoi rappresentanti legali, genitori o tutori che siano. Solo il paziente può autorizzare altri ad assistere al colloquio informativo.

Sulla base di questi criteri è possibile strutturare il consenso informato alle cure, seguendo questa scaletta, che venga reso in forma orale o scritta.

  1. Scopo del trattamento proposto e benefici previsti dalla terapia identificata e proposta.
  2. Tipo. È la scelta clinica del medico; potrebbe essere oggetto di compromesso in alcuni casi per soddisfare le esigenze cliniche del medico e quelle estetiche o funzionali del paziente.
  3. Durata. Il medico individua l’obiettivo di salute che intende raggiungere e contemporaneamente ne individua strategia e mezzi, nonché un tempo di cura per raggiungere il risultato. Al paziente ortodontico va spiegato che la crescita è un processo dinamico e non del tutto prevedibile.
  4. Rischi e possibili disagi, tempi di recupero, ricadute sullo stile di vita. Applicare un apparecchio ortodontico può comportare disagi temporanei, che è bene il paziente conosca, in modo da gestire adeguatamente sia le sue esigenze sia quelle terapeutiche.
  5. Modalità dell’intervento (fasi, dispositivi specifici, indicazioni di applicazione e d’uso). Non sempre il trattamento ortodontico è un trattamento lineare. A volte ha delle fasi di cura diverse per obiettivo (scheletrico-dentale o funzionale). Spiegare bene al paziente nel caso in cui si applichino diversi dispositivi nello stesso ciclo di cura.
  6. Alternative terapeutiche possibili con vantaggi e svantaggi. Va sempre detto al paziente cosa è necessario e importante fare per non peggiorare la situazione e non comprometterla ulteriormente, cosa si può fare per migliorarla e cosa per risolvere il problema, dando anche alternative di qualità su come sia possibile risolvere il problema. Essendo in gioco la sua salute, il paziente deve poter scegliere il professionista a cui affidarsi e la terapia che gli propongono, avendo considerato quante più informazioni possibili per operare scelte consapevoli.
  7. Conseguenze del mancato trattamento per comprendere il livello di importanza.
  8. Conseguenza in caso di scarsa collaborazione, per comprendere che sono medico e paziente che agiscono insieme, ben coordinati, per il risultato prefisso.
  9. Disponibilità per ogni ulteriore chiarimento. Sottolineare la propria disponibilità di ulteriori chiarimenti, consente al paziente di assorbire tutte le informazioni e di sapere di avere ancora la possibilità di un chiarimento in caso di dubbi.

Si consiglia di far firmare un modulo di consenso per iscritto, perché dimostrabile in caso di contestazioni; tuttavia, è bene ricordare che ciò che conta è l’effettiva consapevolezza del paziente e non solo la sottoscrizione del modulo scritto. Nel modulo scritto la formula di dichiarazione di avvenuta informazione e di autorizzazione di consenso alle cure è bene che sia scritta in modo da sottolineare ripetutamente la correttezza e trasparenza delle informazioni ricevute.
Il consenso informato alle cure diventa un atto particolarmente delicato in caso riguardi i minori. Spiegare bene ai genitori la diagnosi, la terapia e la prognosi è fondamentale per costruire una buona alleanza con la famiglia. Di fronte a genitori separati, è opportuno ricordare che, in caso di matrimonio (civile o religioso), è sufficiente il consenso di uno dei due genitori, in quanto il matrimonio in essere presuppone ci sia accordo tra i due genitori e l’uno sia espressione dell’altro.
In caso di genitori separati è opportuno ricordare che il diritto alla bigenitorialità trova il suo fondamento nell’art. 29 della Costituzione, al secondo comma, che dice: «Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Questo comma, introdotto nel 1975, sostiene la pari dignità morale e giuridica dei coniugi. Significa che entrambi devono provvedere alle cure dei figli, alla loro istruzione e educazione, e che esercitano la patria potestà congiuntamente, ovvero decidono insieme per il bene del figlio.
La legge n. 54 del 2006, e in precedenza la legge n.149 del 2001, in ottemperanza del secondo comma dell’art. 29 della Costituzione, stabilisce l’affido condiviso in caso di separazione, specificando che, in caso di separazione dei coniugi, il figlio resta affidato a entrambi e che entrambi dovranno trovare modo di collaborare per il bene del figlio. A supporto delle conflittualità viene introdotta la mediazione familiare.
Un trattamento ortodontico, riveste carattere di straordinarietà nella storia medica di un bambino, pur essendo molto diffuso tra la popolazione minorile. Deve essere quindi spiegato e sottoposto all’autorizzazione di entrambi i coniugi separati. In questo modo si tutela e si rispetta il diritto alla bigenitorialità.
Informare anche il genitore non presente alla visita, sulla malocclusione riscontrata, sul tipo di trattamento proposto e sulle alternative terapeutiche, sui disagi possibili e sulle prestazioni necessarie per la buon riuscita della terapia (si pensi ai casi in cui l’ortodontista deve estrarre dei denti permanenti per adeguare correttamente gli spazi) è fondamentale per operare nel rispetto della legge e della correttezza dell’informazione.
È opportuno ricordare che non basta far arrivare all’altro coniuge l’informativa scritta con la richiesta di firmare il consenso, ma che è necessario che il medico contatti personalmente l’altro genitore per un colloquio, telefonico o di persona, per illustrare il caso e ottenere il consenso, che sarà poi perfezionato firmando il modulo. Diverso, invece, in caso di preventivo.
È opportuno sapere che chi firma il preventivo per accettazione è la persona che contrae il contratto e che ne risponde in solido. Sarà il genitore che ha firmato per accettazione il preventivo che si rivarrà sull’altro genitore chiedendo di ottemperare alla sua quota parte, secondo le percentuali e i criteri stabiliti nell’affidamento. Come gestire queste situazioni in studio? Sono aspetti delicati della vita privata, quelli che si vanno inevitabilmente a toccare quando si deve definire un piano terapeutico per un minore e accordare i pagamenti e gli accompagnamenti.
La prima cosa è formare tutto il team affinché sia consapevole di tutti gli aspetti implicati (Codice di Deontologia Medica, diritto alla privacy, leggi costituzionali e diritti dei minori e dei genitori, leggi e norme che regolano i contratti tra le parti); successivamente, è possibile prendere informazioni in modo indiretto, inserendo alcune specifiche domande nelle schede anamnestiche, in modo che il quadro della situazioni familiare sia noto già dalla prima visita e si possano mettere in campo tutte le azioni possibili per stabilire una buona alleanza con il paziente e con la sua famiglia.

 

Tab. 1 - Esempio di domanda indiretta da inserire nella scheda anagrafica.
Inserire nella scheda anagrafica la seguente informazione:
Genitori separati – affido condiviso*
Genitori separati – affido esclusivo
*Si informa che, al fine di impostare correttamente i rapporti tra studio e famiglia, si richiede, in caso di genitori separati con affido condiviso, firma per ricevuta informazione del consenso informato alle cure a entrambi i genitori e, eventualmente, firma per accettazione del preventivo e degli accordi economici a entrambi i genitori.

 

 

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