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Pubblichiamo questo articolo, su gentile concessione del Centro Ricerche & Statistiche di Torino. Un lavoro che fa riferimento a disposizioni in materia di contenzioso tributario, che traggono origine dalla finanziaria dello scorso 2015, riguardanti in particolare il ravvedimento operoso e quanto è stato poi abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. Nell’articolo, si analizza la situazione di un contribuente, persona fisica o giuridica, nei cui confronti sono iniziate delle azioni di controllo e l’amministrazione finanziaria ha già emesso degli atti. Cosa succedeva fino al 31/12/2014? L’istituto normativo del ravvedimento operoso, ora trasformato, non si limita più a premiare il comportamento virtuoso del contribuente, ma diventa mezzo di cooperazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, incentrato su strumenti volti a incentivare l’adempimento spontaneo.
La Legge di Stabilità 2015, contestualmente all’introduzione delle nuove ipotesi di ravvedimento operoso, ha riorganizzato e razionalizzato gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario1 abrogando l’adesione agli inviti a comparire2, l’adesione ai processi verbali di constatazione3 e l’acquiescenza agli avvisi di accertamento e di liquidazione4 non preceduti da invito a comparire.
I nuovi tratti del ravvedimento operoso5, infatti, rendono l’istituto sovrapponibile alle predette forme di definizione per le quali è, pertanto, disposta l’abrogazione dal 1° gennaio 2016.
Cerchiamo di entrare più nel dettaglio: stiamo analizzando la situazione di un contribuente, sia esso persona fisica o persona giuridica, nei cui confronti sono iniziate delle operazioni di controllo e conseguentemente l’Amministrazione finanziaria ha già emesso degli atti: avvisi bonari, richiesta di documenti, invio di questionari, inviti a comparire, processi verbali di constatazione. In questa situazione, fino al 31/12/2014 il contribuente non poteva accedere al ravvedimento operoso perché la regolarizzazione spontanea prevedeva, come condizione necessaria, che la violazione non fosse già stata contestata, non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche e non fossero iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionario, ecc.). Entro tale termine, nel caso in cui si volesse evitare il contenzioso tributario si potevano utilizzare i seguenti strumenti deflattivi in fase di abrogazione.
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