In merito all'articolo pubblicato su Dental Tribune del 20 ottobre dal titolo "La protesi fatta dal dentista? È frutto di attività intellettuale, quindi non necessita di dichiarazione di conformità" pubblichiamo il pensiero del Presidente ANTLO Massimo Maculan.
Ritengo opportuno fare alcune doverose precisazioni per evitare alcuni fraintendimenti, scusandomi per la sinteticità delle argomentazioni e per lo schematismo adottato che spero non influiscano sulla chiarezza:
- La sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza (n.1686/2015) non ha scatenato alcun vespaio, salvo qualche post – peraltro limitati in termini quantitativi – su qualche social;
- Il Tribunale di Vicenza si è basato su quanto contenuto nelle circolari del 2011 e del 27.4.2012 della Direzione Generale dei Dispositivi Medici del Ministero della salute, circolari che ANTLO (ma anche le altre AAOO) non ha mai condiviso e sugli effetti delle quali siamo fortemente impegnati da tempo a trovare i giusti interventi;
- In materia di fabbricazione di dispositivi medici da parte degli odontoiatri utilizzando la tecnologia CAD/CAM, ritengo sia utile soffermarsi in particolar modo sulla circolare del Ministero della salute del 27.4.2012 che non solo ribadisce quanto contenuto nella precedente del 2011 citata nell'articolo di Dental Tribune, ma fornisce alcune "raccomandazioni" all'odontoiatra ed in particolare specifica alcuni adempimenti da effettuare per tutelare la salute dei pazienti e per garantire la tracciabilità del "non dispositivo su misura" come la conservazione di idonea documentazione relativa alle singole applicazioni, consistente in: tipo di materiale utilizzato; tipo di macchinario utilizzato; immagine dell'impronta elettronica rilevata; disegno della protesi effettuata (progettazione). Siamo sicuri che sia le raccomandazioni che gli adempimenti previsti nella citata circolare ministeriale vengano seguite ed effettuati dagli odontoiatri?
- Sempre le citate circolari ministeriali su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Vicenza, specificano in maniera incontrovertibile che il "non dispositivo" realizzato dall'odontoiatra utilizzando la tecnologia CAD/CAM non è assoggettato agli adempimenti e alle obbligazioni delle normative comunitarie solo se realizzato esclusivamente dall'odontoiatra che eroga la prestazione medica. In caso contrario, se la finalizzazione del dispositivo viene effettuata da altro soggetto che non eroga la prestazione medica per quel determinato paziente, esso rientra direttamente nelle normative comunitarie, il soggetto che finalizza rientra nei casi di abusivo esercizio della professione medica (e dell'attività odontotecnica) e l'odontoiatra compiacente nel reato di prestanomismo.
Come pertanto si può arguire il contesto normativo di cui alla fattispecie della sentenza del Tribunale di Vicenza è molto più articolato e complesso di quanto si potrebbe trarre da una lettura affrettata e da conseguenti, semplicistiche conclusioni.
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