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L’indagine radiologica qualificata come atto medico di competenza esclusiva del radiologo

"Ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità dello specialista" (Image by © Helen King)
Surgical Tribune Italia

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gio. 26 febbraio 2015

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Dinanzi le tante critiche aperte verso gli esami radiologici si è espresso il Tribunale del TAR di Trieste: l’indagine radiologica deve essere qualificata come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo. Allo stesso specialista va inoltre demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilità diagnostica.

Tale competenza a favore del medico radiologo trova conforto nelle disposizioni normative che pongono a carico dello specialista la responsabilità clinica e radio-protezionistica dell’esame (art. 5, comma 2, d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187: “Ogni esposizione medica di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista”), fatte salve le possibilità di svolgere attività radiodiagnostiche complementari da parte del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché essi siano contestuali, integrate e indilazionabili.

La qualificazione dell’indagine radiologica come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo pone quindi l’illegittimità di spazi di autonomia diagnostica a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi. A nulla vale l’escamotage di definire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico specialista radiologo in quanto essi sono evidentemente in conflitto con l’esigenza – affermata dalla norma – di previa valutazione da parte dello specialista del concreto caso clinico e delle caratteristiche della persona interessata.

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