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Cambia la procedura per la trasmissione dei dati della sorveglianza sanitaria effettuata. Nella seduta del 15 marzo scorso la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute (di concerto col Ministro del Lavoro) sulla definizione dei nuovi contenuti degli Allegati 3A e 3B al D.Lgs. 81/08 e delle modalità di trasmissione delle informazioni (vedi comma 1 dell’art. 40 del decreto).
Nel testo presentato in Conferenza Stato-Regioni si specifica che il medico competente risponde della raccolta, aggiornamento e custodia delle informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio indicate nell’allegato I dello schema di decreto, mentre rimane al datore di lavoro l’obbligo di fornire le informazioni di propria pertinenza, in assenza delle quali non sorge responsabilità del medico competente.
Nell’allegato II si indicano contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori: ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.Lgs. 81/08, essi dovranno essere comunicate telematicamente ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento. Lo schema di decreto prevede un periodo transitorio di sperimentazione di 12 mesi a far data dalla pubblicazione in GU: al termine della sperimentazione si potranno adottare ulteriori modifiche al testo degli allegati e alle modalità di trasmissione telematica.
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L'articolo è stato pubblicato sul numero 5 di Dental Tribune 2012 Italy.
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