Comunicazione sanitaria: la CAO nazionale elabora le raccoma

Search Dental Tribune

Comunicazione sanitaria: la CAO nazionale elabora le raccomandazioni

Patrizia Biancucci

Patrizia Biancucci

lun. 15 luglio 2019

salvare

La domanda nasce spontanea: cosa ha indotto la CAO nazionale a stilare un documento dal titolo “Raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio informativo in odontoiatria”.

Chiamate erroneamente Linee Guida, che sono solo ministeriali, le Raccomandazioni sono state elaborate per guidare le CAO provinciali nel valutare la correttezza dei messaggi informativi, inserendo le considerazioni supportate dall’attuale normativa vigente. Infatti con la definitiva promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (L 30/12/2018, n. 145) sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2019 le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute nei commi n. 525 e 536 dell’art. 1. Ma le recenti norme approvate con la legge di Bilancio non sono poi così nuove perché rappresentano un intervento legislativo ad integrazione del dettato di legge previgente in materia di informazione sanitaria, sebbene ribadiscano il ruolo centrale dell’attività disciplinare degli Ordini e aggiungano che «Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa».

Quindi, a partire dal lontano 1992, attraverso la Legge Bersani e il Codice Deontologia Medica del 2014, modificato nel 2016, arriviamo alla Legge di bilancio 2019 che afferma il divieto di pubblicità sanitaria promozionale, nei due commi 525 e 536.

L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 - Comma 525
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Art. 1 - Comma 536
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo tante polemiche dunque, la pubblicità dei servizi sanitari ha un nuovo riferimento normativo che avrebbe dovuto chiarire la regolamentazione di un settore divenuto negli ultimi anni controverso a seguito di una applicazione contraddittoria delle norme di liberalizzazione.

Le nuove norme, fermo il richiamo alla Legge Bersani, impongono il divieto di includere nella pubblicità contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”, e, confermata la competenza degli Ordini professionali per la verifica dei messaggi di strutture sanitarie e professionisti, stabiliscono una specifica competenza in materia in capo all’AGCOM per l’applicazione delle sanzioni in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori del settore. In vigore anche l’obbligo per i Direttori Sanitari delle strutture sanitarie private di iscriversi, entro il 1 maggio 2019, nell’Albo tenuto dall’Ordine professionale della provincia in cui insiste la struttura sanitaria nella quale svolgono l’incarico.

L’Avv. Silvia Stefanelli commenta così «L’intervento del Legislatore pare rappresentare più che un intervento risolutivo un ulteriore tassello della composita regolazione della pubblicità in ambito sanitario che, al di là dei forti dubbi di legittimità costituzionale, presta il fianco a obiezioni di carattere ordinamentale ponendo seriamente il tema di un possibile ulteriore perpetrarsi di interpretazioni contraddittorie che certamente non hanno giovato sinora al settore dei servizi sanitari privati».

Mentre ANCOD sostiene «Le nuove disposizioni sulla pubblicità sanitaria entrate in vigore dal primo gennaio con la promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (Art.1, comma 525 e 536, legge n. 145/2018) sono in contrasto con i principi costituzionali della libertà d’impresa (art. 41 della Costituzione), di liberalizzazione delle professioni e di concorrenza».

Ma gli enti istituzionali, quali FNOMCeO, CAO nazionale e CAO provinciali, non entrano nel merito legislativo riguardo l’informazione sanitaria, visto che i presidenti CAO sono espressamente chiamati a intervenire qualora i propri iscritti non rispettino le norme legislative vigenti e gli articoli del codice deontologico. Per evitare eccessive difformità di comportamento delle CAO provinciali, è diventato quindi necessario un confronto che ha portato alla discussione di una bozza durante l’assemblea de L’Aquila lo scorso giugno. «Abbiamo cercato di inserire tutte quelle considerazioni e valutazioni che a nostro parere ‒ dice Raffaele Iandolo, presidente CAO nazionale ‒ risultino supportate dalla normativa e sostenibili nei vari gradi di un eventuale giudizio».

Non Linee Guida dunque, che sono solo ministeriali, ma Raccomandazioni raccolte in un documento che la CAO Nazionale ha approvato, reso pubblico (scarica QUI il documento) e inviato ai presidenti provinciali CAO, “Raccomandazioni nell’interpretazione del messaggio informativo in odontoiatria”, con lo scopo dichiarato di essere una guida per i presidenti CAO nell’interpretare le norme che interessano la pubblicità e l’informazione sanitaria.

«Questo documento ‒ ci conferma Gianluigi D’Agostino, componente CAO nazionale e tesoriere FNOMCeO ‒ vuole rappresentare una linea di indirizzo che, seppur in piena autonomia, consenta alle CAO territoriali di interpretare correttamente e in maniera omogenea sul territorio nazionale la natura e qualità del messaggio informativo. L’obiettivo è duplice: da una parte garantire la sicurezza delle cure e la salute del cittadino, dall’altra sostenere il decoro della professione odontoiatrica e il valore della prestazione professionale, troppo spesso sviliti da messaggi pubblicitari puramente commerciali».

Quanto esposto viene a oggi adeguato e reso funzionale rispetto alla valutazione dell’informazione sanitaria che ogni CAO dovrà effettuare, anche nella prospettiva dell’attuazione di misure disciplinari, con particolare riferimento al Codice Deontologia Medica del 2014, modificato nel 2016:

  • 54 Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile.
  • 55 Informazione sanitaria.
  • 56 Pubblicità informativa sanitaria.
  • 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali.
  • 69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario.

Entrando nello specifico dell’informazione sanitaria, il documento ne chiarisce il contenuto:

  • Titoli professionali e specializzazioni;
  • Informazioni sull’attività professionale;
  • Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio;
  • Onorario delle prestazioni;
  • Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico.

Indicazioni sul come deve essere il messaggio:

  • Veritiero;
  • Trasparente;
  • Corretto;
  • Funzionale all’oggetto;
  • Non promozionale;
  • Non suggestivo;
  • Non equivoco;
  • Non ingannevole;
  • Non denigratorio.

Il significato di queste definizioni viene ulteriormente chiarito in un Glossario dove troviamo cosa si intende per messaggio promozionale o suggestivo, le caratteristiche del servizio offerto dallo studio, i titoli di specializzazione, l’informazione veritiera, corretta, informativa, funzionale all’oggetto, veritiera, ingannevole e denigratoria.

Il documento termina con la Casistica più frequente, per dirimere questioni che troppo spesso in questi ultimi anni sono state oggetto di contenzioso.

Prestazione gratuita: il professionista può sempre prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela e deve essere chiaro che la prestazione gratuita e formule equivalenti (es. visita senza impegno) risultano non consentite nel momento in cui vengono pubblicizzate.

Visita odontoiatrica: deve essere considerata una fase di fondamentale importanza nell’iter diagnostico-terapeutico. Pertanto, pubblicizzarne la gratuità o riferirla a un impegno economico o a un preventivo-spesa (ad es. “visita senza impegno”) risulta elemento affatto promozionale e quindi vietato.

Open day: è consentito, purché limitato a presentare l’attività e i servizi offerti, senza pubblicizzazione di marchi o aziende.

Marchi commerciali (es. impianti, elettromedicali, metodiche ortodontiche): il loro uso è vietato in ogni caso.

Clinica: in mancanza di complessità di mezzi o di organizzazione (es. presenza di posti letto ovvero effettuazione di prestazioni sanitarie complesse) l’utilizzo del termine risulta ingannevole e non veritiero, in particolare quando l’attività svolta sia meramente replicativa della professione odontoiatrica.

Chiarendo che le raccomandazioni indicate saranno oggetto di aggiornamenti e perfezionamenti nel tempo, viene infine ricordato come i contenuti e le caratteristiche del messaggio informativo consentito riguardano tutte le modalità di diffusione: audiovisivi, cartellonistica, affissioni, social media, web, inserzioni, volantini, e altro.

 

Tags:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement