Tra le molteplici forme di rischio professionale potenzialmente presente nell’attività dello studio odontoiatrico, il rischio biologico connesso con la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività odontoiatrica costituisce senza dubbio quello di maggiore rilevanza.
Una corretta gestione consente di minimizzare i rischi di ordine infettivo per il paziente, gli operatori e per tutte le persone che accedono allo studio odontoiatrico.
La normativa tecnica di settore, le linee guida delle associazioni di categoria e le pubblicazioni scientifiche forniscono le basi per lo sviluppo delle procedure necessarie alla corretta gestione dei rifiuti prodotti, finalizzate a eliminare qualsiasi rischio connesso con il contatto inopportuno ed involontario con tali materiali.
La delicatezza di tale materia è stata anche sottolineata dal legislatore che nel Decreto Legislativo 152/06 (in seguito “DLgs 152/06”) ha previsto sanzioni piuttosto significative per chi non ottempera agli obblighi connessi con la gestione dei rifiuti sanitari:
«Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti».
Sanzioni che, come testimoniano i molteplici articoli presenti on-line, non restano lettera morta:
- Controlli della Forestale negli studi odontoiatrici. Nei guai 13 studi per la norma sui rifiuti
- Multati 35 studi odontoiatrici per smaltimento irregolare dei rifiuti. Le sanzioni sono state inflitte al termine di una vesta operazione condotta dal Corpo Forestale in 67 studi dentistici della provincia
La normativa che regolamenta la gestione dei rifiuti è complessa e piuttosto articolata. La principale fonte normativa è il citato DLgs 152/06 o “Testo Unico Ambientale”, che ha abrogato la precedente normativa di riferimento ossia il Decreto Legislativo 22/97 o “Decreto Ronchi”. Mentre la principale norma di settore per la gestione dei rifiuti sanitari, tra i quali ricadono anche quelli prodotti dallo studio odontoiatrico è il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (in seguito “DPR 254/03”).
Il DLgs 152/06 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi», definisce come produttore «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)» e infine definisce detentore come «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso». Dalla lettura combinata di queste definizioni è chiaro che il titolare dello studio odontoiatrico deve considerarsi sia produttore che detentore dei rifiuti.
Il DLgs 152/2006 classifica i rifiuti in base alla loro origine (urbani e speciali) e alle caratteristiche di pericolosità (pericolosi e non pericolosi). I rifiuti provenienti dalle attività sanitarie, compresa quella odontoiatrica, per la loro eterogeneità di composizione e di origine, sono inclusi tra i rifiuti speciali. I rifiuti speciali sono distinti in 5 categoie, per tipologie di rischio omogenee:
- Non pericolosi;
- Assimilati agli urbani;
- Pericolosi non a rischio infettivo (rischio chimico-fisico);
- Pericolosi a rischio infettivo;
- Che richiedono particolari modalità di smaltimento.
I rifiuti prodotti negli studi odontoiatrici sono sostanzialmente così inquadrabili:
- Pericolosi a rischio infettivo, cioè rifiuti contaminati da sangue e fluidi biologici (denti, siringhe, lame di bisturi, frese, garze, cotone, guanti, mascherine chirurgiche, film plastici di copertura del riunito, salviette monouso impiegate per la pulizia delle superfici del locale operativo etc.);
- Pericolosi a rischio chimico, come farmaci scaduti, amalgama di mercurio, disinfettanti esausti o scaduti, e, nonostante sia sempre più diffusa la digitalizzazione delle immagini radiografiche, i liquidi per lo sviluppo e il fissaggio delle radiografie.
L’attività odontoiatrica produce, come rifiuti, anche varie tipologie di recipienti quali taniche, bottiglie, flaconi che possono aver contenuto sostanze pericolose (farmaci, anestetici, presidi medico-chirurgici). Nel caso in cui il recipiente non abbia contenuto liquidi pericolosi, una volta eventualmente ridotto di volume, può essere introdotto nei cassonetti predisposti dalle aziende municipalizzate per la raccolta differenziata.
Durante l’attività lavorativa lo staff, con le dovute precauzioni di sicurezza, raccoglie i rifiuti speciali negli appositi contenitori e li mantiene in deposito temporaneo sino al conferimento all’azienda autorizzata alla loro raccolta.
Fondamentale per la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla manipolazione dei rifiuti prodotti è fornire a tutti i componenti dello staff le più corrette informazioni sulle relative modalità di raccolta e di conferimento affinché non debba accadere, per esempio, che nel sacco dei rifiuti urbani venga introdotto un ago di siringa in quanto comporterebbe un serio pericolo di infortunio per gli addetti alla raccolta dei rifiuti stessi.
A tal proposito è utile ricordare che il Decreto Ministeriale del 28 settembre 1990 “Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private” all’art. 2, “Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti”, così recita: «L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente deve avvenire con cautele idonee a evitare punture e tagli accidentali. In particolare, gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o incappucciati, ma riposti, per eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura».
Il deposito temporaneo dei contenitori di rifiuti sanitari a rischio infettivo, effettuato in uno spazio dedicato e accessibile solo al personale autorizzato, deve prevedere condizioni di mantenimento tali da non causare danni ai contenitori che possano comportare rischi per la salute degli operatori. Il DPR 254/03 stabilisce una durata massima di stoccaggio di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore quando i volumi stoccati superano nel complesso i 200 litri. Tuttavia, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Un evento negativo associato alla conservazione troppo prolungata dei rifiuti contenenti materiali organici putrescibili è il rischio di produzione di cattivi odori e di richiamo di insetti. Relativamente ai rifiuti di amalgama di mercurio (rifiuto sanitario pericoloso non a rischio infettivo) il deposito temporaneo può essere di un anno (DPR 254/2003).
La raccolta dei rifiuti prodotti dallo studio deve essere affidata obbligatoriamente ad un gestore autorizzato, che sia quello pubblico (ove possibile) o una ditta iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Responsabilità del titolare dello studio odontoiatrico è quella di verificare la validità delle autorizzazioni del soggetto a cui ha affidato l’incarico di raccolta dei rifiuti prodotti.
Durante il trasporto verso lo smaltimento finale, i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), redatto in quattro copie, datato e firmato dall’odontoiatra titolare (produttore-detentore dei rifiuti) e controfirmato dal trasportatore al momento del ritiro presso lo studio odontoiatrico. Una copia di questo documento rimane in possesso dell’odontoiatra, mentre le altre tre copie saranno datate e controfirmate dal destinatario all’arrivo presso l’impianto di smaltimento.
Queste copie vengono così suddivise: una al trasportatore e due al destinatario stesso che provvederà a trasmetterne una all’odontoiatra, a testimonianza dell’avvenuto smaltimento presso il centro autorizzato.
Il titolare dello studio odontoiatrico infatti è responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali fino al momento in cui non consegna i suoi rifiuti alla ditta autorizzata, che dovrà a sua volta confermare l’avvenuta consegna dei rifiuti, controfirmando e datando il FIR.
Il DPR 254/03 dispone che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati del territorio regionale e, nel caso in cui questi rifiuti non presentino altre caratteristiche di pericolo, gli impianti possono essere gli stessi utilizzati per i rifiuti solidi urbani.
Su gentile concessione di www.managementodontoiatrico.it
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Buongiorno,
Sono uno studio odontoiatrico con 3 dipendenti (assistenti) volevo chiedervi se sono obbligato alla presentazione del mud. Non è studio dentisti associati.
In attesa di una risposta
Cordiali saluti