Innovazione tecnologica e odontoiatria è un binomio sempre più importante lungo tutta la filiera del dentale
Le nuove tecnologie e i progressi nella ricerca consentono attualmente agli operatori di sfruttare tecniche innovative con sostanziali vantaggi per i pazienti in termini di diagnosi, terapia e interventi chirurgici. Sorprende, quindi, che in uno scenario così, si ricorra in maniera, se non sporadica, quanto meno non puntuale, alla brevettazione. Ciò implica, sempre più spesso, il rischio non calcolato di rinunciare in partenza a un importante strumento di competitività, perdendo un potenziale di fondamentale importanza. Vediamo perché.
Che cosa è un brevetto? In senso giuridico, è una soluzione nuova e non ovvia a un problema tecnico per una persona esperta del settore. Con un monopolio di 20 anni dalla data del deposito, il brevetto conferisce giuridicamente il diritto di esclusiva sul relativo sfruttamento, trasformandosi, dal punto di vista economico, in un evidente strumento di competitività sul mercato. Non tutte le invenzioni possono però costituire oggetto di brevetto. Non, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche o i metodi matematici; né i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, o quelli di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Sono, invece, brevettabili i prodotti, incluse le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi, nonché i macchinari che consentono di attuare o intervenire in una determinata metodologia.
Ove l’invenzione possa astrattamente costituire oggetto di brevetto, occorre quindi domandarsi se la soluzione trovata è nuova, ossia non già divulgata in precedenza, ed effettivamente inventiva, cioè, non ovvia per la persona esperta del ramo, nonché sufficientemente descritta, affinché quanto rivendicato possa essere realizzato sulla base di ciò che è stato descritto.
Come assicurarsi la massima protezione? È bene osservare alcuni semplici principi. Prima di brevettare, è di primaria importanza non discutere né divulgare in alcun modo l’invenzione. Prima di depositare la domanda di brevetto è quindi necessario, da un lato, evitare di farne oggetto di pubblicazioni a carattere scientifico o divulgativo e, dall’altro, siglare specifici accordi di riservatezza con eventuali investitori o partner commerciali. In caso contrario, la validità dell’invenzione rischia di essere pregiudicata ancor prima di un eventuale deposito. In secondo luogo, altamente consigliabile è effettuare una ricerca di anteriorià nel settore tecnico di riferimento, per evitare ragionevolmente la violazione dei preesistenti diritti altrui, ma anche per ottenere importanti informazioni economiche – circa la strategia di imprese concorrenti e potenziali soci economici – e tecnologiche – grazie alla conoscenza dello stato della tecnica e dell’evoluzione del progresso nel settore.
Infine, è di fondamentale importanza che il testo della domanda sia materialmente redatto da un mandatario brevettuale, per evitare il rischio che un trovato effettivamente nuovo e inventivo non superi poi l’esame di brevettabilità cui sono oggi sottoposte tutte le domande di privativa, perché maldestramente formulato.
La protezione brevettuale ha, inoltre, una copertura territoriale. Al momento, è possibile depositare domande di brevetto italiano, europeo o internazionale. Quello italiano ha efficacia sul solo territorio nazionale; la domanda di brevetto europeo prevede un’unica procedura di concessione, con possibilità di privativa negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente. Qui, una volta concesso, il titolare potrà convalidarlo, con i medesimi diritti derivanti da un brevetto nazionale. L’internazionale, analogamente a quello europeo, non dà luogo a un unico diritto di privativa soprannazionale, ma di estendere la copertura brevettuale nella quasi totalità dei Paesi, ottenendo singoli brevetti nazionali. Dovrebbe, inoltre, essere ratificato a breve il brevetto europeo con effetto unitario che, a certe condizioni, consentirebbe un’unica copertura brevettuale in Europa. Non prima, tuttavia, di un paio d’anni. Attualmente è oggetto di ampia discussione e dibattito.
Sarebbe in ogni caso errato brevettare indiscriminatamente. Il settore dentale si diversifica in numerose attività, con un’offerta di prodotti e servizi tra loro tanto differenti quanto diverse sono le tecnologie impiegate. Escluso, quindi, un approccio unico di tutela a favore di un’attenta pianificazione di sfruttamento e di preventiva valutazione strategica dell’innovazione.
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