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Intervista all’avvocato Loghin sul delicato ruolo del Direttore Sanitario

Patrizia Biancucci

Patrizia Biancucci

mar. 7 gennaio 2020

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Roberto Longhin, avvocato Cassazionista allievo di Dal Piaz, consulente legale OMCeO Torino, FNOMCeO e altri enti e importanti associazioni di categoria, è uno dei massimi esperti di questioni mediche e odontoiatriche, in virtù della decennale esperienza e della profonda conoscenza del settore sanitario. La sua è una visione che, al di là degli aspetti puramente tecnici, affonda le radici nella sua formazione culturale, etica e deontologica, facendolo diventare un opinionista brillante e di larghe vedute, soprattutto riguardo questioni spesso causa di conflitti interni alla categoria odontoiatrica.

La questione “Direzione Sanitaria” è uno di questi temi “sensibili” che talvolta danno luogo a polemiche, spesso scaturite da semplice ignoranza delle leggi e delle normative, dunque da scarsa informazione. Lo scopo di questa intervista è proprio quello di colmare qualche nostra lacuna e farci intravedere “vizi e virtù” del Direttore Sanitario.

Avv. Longhin, oggi si parla molto di “Direttore Sanitario” quasi fosse una novità: a quando risale l’istituzione di questa figura professionale?
La figura del direttore sanitario ha un’istituzione remota essendo menzionata per la prima volta nel 1901, nell’art. 83 del Regolamento Generale Sanitario in cui il legislatore aveva regolato l’apertura o il mantenimento in esercizio di ambulatori e di case di cura, imponendo la presenza obbligatoria di un medico (un dottore in medicina come recita la norma), che ne assumesse la direzione tecnica. In origine la definizione era “direttore tecnico” e tale rimase fino al regio decreto del 1938 (c.d. legge Petragnani). Con tale atto normativo fu stabilito che ogni ospedale dovesse avere un “direttore sanitario”, espressione poi entrata nel linguaggio comune per qualunque direzione di struttura sanitaria sia essa ospedaliera sia ambulatoriale. La figura ha trovato consolidamento con la Legge 412/1991 e si è successivamente arricchita con il Decreto Legislativo 502 del 1992 e il DPR 484 del 1997 che l’hanno diversificata da quella di Direttore Medico di Presidio ospedaliero.

Quali sono le sue reali funzioni?
Non è facile sintetizzare quali siano le funzioni cui deve assolvere il direttore sanitario, essendo molto variabili a seconda della dimensione della struttura e della normativa di ciascuna Regione. Volendo condensare al massimo una risposta, possiamo dire che egli deve garantire la guida, la supervisione e la qualità ad una struttura sanitaria. È il garante ultimo dell’assistenza ai pazienti, con funzione di coordinamento e controllo del personale che opera nella struttura affinché l’attività sia realizzata in sicurezza.

A quali normative deve ottemperare: Nazionali? Regionali? Etiche?
Gli obblighi sono sparsi in vari testi normativi, nazionali e regionali, cui si aggiungono le norme del Codice di Deontologia medica. Da queste disposizioni deriva l’obbligo di verifica dei titoli del personale della struttura, l’appropriatezza delle prestazioni mediche e odontoiatriche, la qualità e la corretta conservazione della documentazione sanitaria, il controllo igienico della struttura e degli ambienti di lavoro, è il responsabile degli impianti e delle apparecchiature elettromedicali, e ne cura la corretta conservazione al pari dei dispositivi medici e dei farmaci, è il responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, verifica dell’attuazione delle procedure di lavoro, dello strumentario e di sterilizzazione, organizza i servizi a tutela dei pazienti. Una miriade di responsabilità difficili anche solo da ricordare, ma per chi volesse conoscerle nel dettaglio può essere utile la circolare n. 99 del 21 luglio del 1986 della FNOMCeO, in cui sono ben riassunte.

Chi può fare il direttore sanitario?
Come ho detto, fin dall’inizio del secolo scorso il legislatore aveva riservato questa funzione al laureato in medicina ovvero al medico chirurgo che per oltre 100 anni è stata l’unica figura che poteva assumere la direzione sanitaria di un ambulatorio. Col tempo è stato disposto che, negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni di direzione sanitaria possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un Direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’attività di Direzione tecnico-sanitaria in Enti o Strutture sanitarie pubbliche o private. Non va dimenticato che ciascuna regione ha poi normato in modo specifico questa funzione imponendo una presenza oraria minima, l’incompatibilità tra la funzione di proprietario, di socio di maggioranza e quella di direttore sanitario. Recentemente poi il legislatore con la legge n. 124 del 2017 ha disposto che nelle strutture odontoiatriche la direzione sanitaria sia svolta esclusivamente da odontoiatri; il comma 154 dell’art. 1 testualmente prevede “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153” (abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica). Nel caso in cui la struttura ambulatoriale eroghi prestazioni plurispecialistiche, fra le quali quelle odontoiatriche, al direttore di area medica andrà affiancato un odontoiatra per la gestione della componente specifica.

Quali strutture necessitano di direttore sanitario?
La presenza del direttore sanitario è obbligatoria in tutte le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 193 TULS, è una funzione imposta dalla legge solo alle strutture autorizzate. L’attività odontoiatrica in queste strutture è svolta in forma impersonale. Il legislatore ha quindi istituito un organo di garanzia perché vigili affinché l’interesse alla salute del paziente sia sempre tutelato e non sia mai sacrificato per eventuali interessi diversi, come ad esempio quello economico.

Che tipo di responsabilità ha il direttore sanitario?
Il direttore sanitario è una figura di vertice, investito di responsabilità dirigenziali ed è chiamato ad un obbligo di risultato.

Avv. Longhin, il direttore sanitario, diversamente dagli altri professionisti medici o odontoiatri, ha un obbligo di risultato e non di mezzi. Nel concreto cosa significa?
In quanto figura di vertice organizzativo e gestionale, il direttore sanitario ha l’obbligo di raggiungere gli obiettivi assegnatigli dalla proprietà della struttura. Deve conseguire l’utilità dedotta nell’obbligazione di direzione; dovrà garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni gravanti per il funzionamento in sicurezza della struttura; dovrà accertare che gli impianti siano rispondenti alla normativa, che i rifiuti siano gestiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti, sarà responsabile della sterilizzazione, senza poter dire “ho messo tutta la mia competenza, ma non sono riuscito”, dovrà vigilare sulla conservazione della documentazione gestendo i vari aspetti di privacy e altro.

Avv. Longhin, come sono suddivise le responsabilità tra titolare di struttura e/o di azienda? E in quali casi il direttore sanitario ne è esentato?
Sono responsabilità diverse e distinte. Va opportunamente ricordato che una struttura sanitaria si configura come impresa ai sensi dell’art 2082 del c.c. e che quindi presenta caratteristiche di imputabilità propria. Ciò significa che esistono, in ordine agli adempimenti ed alle prestazioni erogabili, diverse e distinte responsabilità: la responsabilità imprenditoriale che incombe sull’Amministratore e la responsabilità tecnico-organizzativa che incombe sul direttore sanitario. Al titolare della struttura, al proprietario dell’azienda, compete l’assunzione di decisioni di pianificazione e di gestione per garantire l’ottenimento di risultati in linea con gli scopi aziendali. I centri odontoiatrici sono aziende il cui scopo principale è la produzione di utili. Al direttore sanitario competono invece le funzioni di garanzia perché vigili affinché l’interesse alla salute del paziente sia perseguito nel modo più corretto e secondo le migliori regole etiche e deontologiche. Il direttore sanitario è la figura pensata come un cuscinetto tra gli interessi della proprietà e quelli del paziente.

Le StP sono pressoché sovrapponibili alle altre Società. Perché non necessitano di direttore sanitario?
Le società tra professionisti sono sovrapponili agli altri tipi di società solo sul piano categorico, ma tra le une e le altre ci sono enormi differenze. Le StP, Società tra Professionisti, sono società caratterizzate dalla prevalenza di soci professionisti che devono essere iscritti agli albi, mentre gli altri non professionisti possono svolgere funzioni di supporto rispetto ai servizi professionali oppure funzioni di gestione e organizzazione dello studio. È questa presenza prevalente di professionisti che, allo stato, consente di escludere che le StP necessitino di direttore sanitario. Tengo a chiarire che il panorama non è ancora perfettamente chiaro, per questo ho detto “allo stato”, anche se è molto difficile pensare ad un obbligo di direzione.

Per ricoprire un ruolo di responsabilità occorrono titoli abilitanti o, quantomeno, delle credenziali: secondo lei può essere sufficiente la stessa laurea richiesta per esercitare la professione sanitaria o sarebbe auspicabile un percorso abilitante specifico per la direzione sanitaria?
Attualmente la funzione di direzione sanitaria è subordinata esclusivamente al possesso della iscrizione all’albo professionale dei medici o degli odontoiatri. Per le strutture odontoiatriche il Direttore sanitario deve inoltre essere iscritto all’Ordine territorialmente competente (L. 145/2018) dove ha sede la struttura e può assumere unicamente un incarico (L. 124/2017). Non ha invece obbligo di possedere titoli specifici di formazione di direzione sanitaria, anche se sarebbe auspicabile una formazione mirata che possa garantire competenze specifiche, come peraltro è già previsto per le strutture laboratoristiche.

Avv. Longhin, non trova che talvolta, per non dire spesso, i medici e gli odontoiatri assumano l’incarico senza conoscere esattamente la normativa in termini di responsabilità personale e quindi senza essere consapevoli di quali rischi corrano?
La penuria di lavoro che affligge il nostro mercato delle professioni porta moltissimi giovani neolaureati ad avventurarsi in qualsiasi occasione di lavoro venga loro offerta. L’apertura di centri odontoiatrici che negli ultimi anni sono prolificati a dismisura, ha creato nuove occasioni di lavoro nella delicata funzione di direzione sanitaria che quando viene offerta, solitamente viene minimizzata soprattutto per quanto attiene alle responsabilità. I giovani solitamente accettano senza troppa riflessione. Non si interrogano su quali sono i rischi cui si espongono, il più delle volte per magri corrispettivi. Pensano che una buona polizza di responsabilità civile li ponga al riparo da tutto, senza neppure cogliere che l’oggetto del rischio è molto particolare e non infrequentemente è escluso dalla polizza dalla Assicurazione. Credo sia maturo il tempo per una nuova riflessione su queste realtà che caratterizzeranno sempre più il mercato. La direzione sanitaria dei centri odontoiatrici rappresenta un’occasione e non va demonizzata, ma governata. La professione e i suoi vertici dovrebbero promuoverne una regolamentazione non solo normativa, ma dovrebbero porre mano alla formazione dei direttori sanitari e soprattutto alla disciplina contrattuale che regola questi rapporti. Solo regole di contrattazione nazionale potranno incanalare questa attività su binari utili per tutti.

 

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2 thoughts on “Intervista all’avvocato Loghin sul delicato ruolo del Direttore Sanitario

  1. Antonio Marcovaldi says:

    Io credo che bisognerebbe mettere un pò di ordine sulla qualifica di D.S. Il direttore sanitario è un laureato in medicina e chirurgia con abilitazione a fare la direzione sanitaria. Abilitazione che deriva da una specializzazione o da frequenza in strutture pubbliche o private per almeno cinque anni nel settore. Allora un odontoiatra non può fare il direttore sanitario e non può essere qualificato come direttore sanitario. Infatti una struttura polispecialistica necessita di un D.S.( medico con idoneità ) e se all’interno della struttura vi è un servizio di odontoiatria, la struttura non necessita di un altro D.S. ma di un responsabile della branca odontoiatrica. Cosi le strutture odontoiatriche non hanno bisogno di un D.S., ma di un direttore tecnico o responsabile di branca. Questo per giustizia nei confronti di chi usufruisce della propria specialità per qualificarsi come il ginecologo, oculista, cardiologo ecc…che ne pensa avvocato?

  2. Luigi Veronesi says:

    Potrebbe, a mio avviso, essere sostenibile la non necessità di un direttore sanitario per le STP in virtù della garanzia di responsabilità deontologica derivante dall’iscrizione della stessa ad ordini professionali. Si garantisce così, al pari di un abilitato, la governance ordinistica sulla società. Cosa ne pensa avv. Longhin.
    Grazie

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