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Inail: nuova procedura telematica per la denuncia infortuni

Serena Franzini, FTS

Serena Franzini, FTS

ven. 1 marzo 2013

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A decorrere dal 1 luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica.

 Inail comunica che a decorrere dal 1 luglio la denuncia degli infortuni da parte delle imprese, compresa la comunicazione per infortuni con prognosi inferiore a tre giorni, dovrà essere effettuata esclusivamente adottando la procedura telematica.
Lo scopo della nuova procedura è il miglioramento della raccolta dei dati statistici.
L’istituto informa che dal 9 febbraio 2013 è disponibile una nuova versione della denuncia che, assunto il nome di denuncia/comunicazione di infortunio, è stata rivisitata nei suoi contenuti e nell’interfaccia.
Il dettaglio degli aggiornamenti è disponibile sul sito web di INAIL nella pagina informativa della Denuncia/Comunicazione di infortunio, dove è possibile scaricare le istruzioni, la informativa sulle novità, il manuale utente, e la documentazione per l’invio offline tramite file (XML-Schema e tabelle).
Sarà consentito inviare la denuncia tramite file (denuncia di infortunio offline) con la precedente versione fino al 20 marzo, data dalla quale entrerà in vigore la nuova versione, ovvero il nuovo ed unico XML-Schema.
Il servizio online della denuncia sarà sospeso dalle ore 14:00 dell’8 febbraio fino al completamento delle attività di aggiornamento.
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, sia all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, del D.Lgs. n. 81/08 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Punto Cliente sul sito di Inail.

Fonte: www.fts-sicurezza.it

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