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Da luglio denuncia di infortunio e di malattia professionale solo online

Foto: (stock.xchng).
Silaq

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lun. 15 luglio 2013

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Con circolare n. 34 del 27 giugno 2013 l’Inail ha dettato le istruzioni per adempiere all’obbligo dell’invio, esclusivamente attraverso il canale telematico, della denuncia di infortunio, della denuncia di malattia professionale e di altre comunicazioni nei confronti dell’Istituto.

L’obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico deriva dalla previsione del D.P.C.M. 22 luglio 2011 che all’art. 1 recita: A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

L’Inail, così come previsto dal D.P.C.M. appena citato, ha definito un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese (vedi la Determina del Commissario Straordinario n. 216 del 05/07/2012) del quale alcune tappe sono già state avviate. Difatti già dal febbraio 2013 è operativa la versione aggiornata del servizio online di denuncia/comunicazione dell’infortunio.

La nuova modalità di inoltro permetterà al datore di lavoro (o dirigente) di adempiere anche al dettato dell’art. 18 lettera r) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo di “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”

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