Le procedure di emergenza devono essere aggiornate e la segnaletica adeguata ai luoghi di lavoro. La Corte di Cassazione Sezione penale, con sentenza n. 2691 del 23 gennaio 2012, ha confermato la responsabilità colposa del datore di lavoro di una società per la morte di una dipendente causata da un incendio doloso scoppiato nei bagni dell’Azienda.
Al rappresentante legale erano stati contestati alcuni reati in materia antinfortunistica, con riguardo agli aspetti legati alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze. Il datore di lavoro era stato cioè accusato di non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza (ai sensi dall’art. 4 co. 7, e art. 89 del D.Lgs. 626/94, ora abrogato dal D.Lgs. 81/08, che tuttavia riporta gli stessi obblighi). Il piano di emergenza, in particolare, non risultava aggiornato alla planimetria della zona degli spogliatoi destinati alla lavoratrici, dove la dipendente era morta in seguito all’incendio. Inoltre, non risultavano sgombre le vie di circolazione e le uscite di emergenza: ne era presente solo una presso lo spogliatoio, riconosciuta inidonea per dimensionamento e ubicazione ad assicurare l’evacuazione del personale in caso di affollamento. Gravi carenze erano state anche riscontrate per la segnaletica di sicurezza, non visibile e non adeguata ad assicurare la visibilità e il reflusso in caso di evacuazione d’emergenza, essendo ostruita dagli arredi. Quanto ai percorsi d’esodo, non erano stati adeguatamente segnalati. Importante anche evidenziare che, come ricordato dalla Corte nella sentenza, “non è causa di improcedibilità dell’azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro l’omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione”.
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