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Albo dei CTU odontoiatrici: per una più serena (e competente) gestione delle liti

Marco Brady Bucci e Maria Sofia Rini.
Maria Sofia Rini

Maria Sofia Rini

mer. 5 settembre 2018

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Maria Sofia Rini, Presidente Nazionale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale – OELLE, riflette sul significato e sulla portata dell’istituendo Albo dei Consulenti Tecnici Ufficiali (CTU) in ambito odontoiatrico.

In ottemperanza alle disposizioni comunitarie la Legge 409 del 24 luglio 1985 ha istituito in Italia la professione di odontoiatra o, come di recente chiarito dal Ministero della Salute, del medico odontoiatra, prevedendo l’istituzione di un Albo specifico in affiancamento a quello dei medici chirurghi nel contesto dell’Ordine dei Medici. Di fatto nel riconoscere la specifica comune natura di attività medica (ιατρός) la normativa identificava due professioni distinte e autonome con necessità di iscrizione ad uno dei due albi o a entrambi, qualora in possesso di entrambe le abilitazioni.

Molte le difficoltà incontrate da chirurghi, specialisti e non, e odontoiatri soprattutto nei primi anni (abilitazione, concorsi pubblici, previdenza, specializzazioni, etc.) e, nonostante siano trascorsi ben 34 anni dalle prime lauree in Odontoiatria e Protesi Dentaria (1984), alcune problematiche permangono, compresa la scarsa rilevanza data alla materia medico legale/forense odontoiatrica nel contesto del corso di studi universitario. A riguardo apprezzabili i tentativi nati nel corso degli anni di colmare il grosso vuoto formativo attraverso master e corsi di perfezionamento universitario.

L’esperienza maturata in oltre trent’anni di odontoiatria legale porta ad apprezzare il protocollo d’intesa tra CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), CNF (Consiglio Nazionale Forense) e FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) sulla necessità di “armonizzare” i criteri e le procedure di formazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici (rif. ex art. 15, L 8 marzo 2017 n°24 o legge Gelli).

Un documento che non solo individua le criticità di un sistema ormai superato, ma che (speriamo) serva a sensibilizzare giudici e magistrati. Nello specifico il documento prevede la formazione di un Albo di Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) per la professione odontoiatrica, dove dovranno poter accedere professionisti odontoiatri dotati di piena autonomia accertativa, ossia formati alla materia medico legale e forense in maniera specifica (non a caso da anni si spera nell’istituzione di una specializzazione in Odontoiatria Legale e Forense a livello universitario).

Nel contesto della valutazione della condotta professionale di un odontoiatra o degli esiti di eventuali sinistri o eventi con coinvolgimento del distretto di specifica competenza odontoiatrica, dove il processo diagnostico è normativamente di esclusiva pertinenza degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, norma e buon senso prevedono l’indispensabile presenza di un tecnico della materia, ossia di un odontoiatra, anche in fase valutativa.

Sempre il buon senso indicherebbe che non si debba trattare di un odontoiatra dotato solo di ampie conoscenze cliniche, ma un professionista dotato di specifiche conoscenze cliniche associate a competenze medico-legali onde tradurre al Giudice, in linguaggio giuridicamente comprensibile, quei particolari elementi medico/odontoiatrico-legali necessari a formulare giudizi e sentenze. In buona sostanza sarebbe opportuno che il CTU fosse in grado di dimostrare quei percorsi formativi clinici e medico-legali mirati cui si è fatto riferimento.

Nel giugno 2016 alla lezione che l’on. Federico Gelli tenne al Master in Odontoiatria Legale e Forense dell’Università Marconi di Roma (unico in Italia a prevedere, tra l’altro, anche un percorso formativo per mediatori civili e commerciali e possibilità di iscrizione per laureati in scienze mediche e giuridiche) l’argomento venne affrontato durante l’interessante discussione con i discenti. A tale evento Marco Brady Bucci, odontologo forense e all’epoca presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale – OELLE, fece seguire un documento, inoltrato oltre che alla Segreteria dell’onorevole, a tutti i rappresentanti dell’odontoiatria legale italiana ed alla CAO nazionale, con specifica richiesta di inserire presso i Tribunali un Albo di Consulenti Odontoiatri separato, riassumendo esigenze già nate e manifestate da tempo dai cultori della materia odontoiatrico legale.

La successiva legge Gelli (L. 24/2017) ha di fatto colto la difficoltà generale nel contesto delle diverse specialità mediche ad unire competenze cliniche specifiche e medico-legali (prevedendo, in casi di necessità valutative per responsabilità medica, l’affiancamento dello specialista al medico-legale) individuando la necessità di revisionare gli obsoleti elenchi presenti nei Tribunali italiani, dove nella branca medico-chirurgica si raccoglievano, oltre ai medici legali, specialisti nelle più diverse branche e odontoiatri. Sempre la suddetta legge fa riferimento “indicativo e non esaustivo”, alle corrispondenti Scuole di specialità o formazione (diciamo noi) individuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Più recentemente il CSM, Settima Commissione, ODG 2932 del 25 ottobre 2017, conferma le criticità esistenti in «materia di conferimento di incarichi agli ausiliari del giudice» e la necessità di garantire l’effettiva e uniforme applicazione della legge Gelli anche attraverso la revisione degli Albi, secondo precise indicazioni onde migliorare anche il «livello qualitativo del servizio offerto dai professionisti iscritti all’albo» (criteri selettivi e differenziati in relazione alla specialità), prevedendo l’accessibilità ai relativi Albi a livello nazionale e riducendo la possibilità di nomina di consulenti non iscritti.

Oggi il protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO, sostenuto anche dall’Avvocatura (28 maggio 2018) mira a revisionare proprio quei criteri per la formazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso i Tribunali aprendo importanti scenari di tutela della salute pubblica a vantaggio del cittadino e dei professionisti. La specifica competenza tecnica dell’ausiliario del giudice rappresenta una maggiore garanzia di risarcibilità del danno, qualora realmente subito e il poter difendere concretamente il proprio operato per il professionista esposto alla valutazione di consulenti competenti.

La specifica competenza è uno degli elementi/requisiti cardine del Protocollo d’intesa. Condividendo il pensiero di Emilio Nuzzolese, odontologo forense, «la valutazione tecnico-forense o tecnico-legale trova concreto beneficio accertativo, solo se la conoscenza e la specializzazione odontoiatrica si coniugano con specifiche e documentate competenze nell’ambito delle scienze legali e forensi» come per altro indicato sempre dalla Legge Gelli (necessità di specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento).

Si aggiunga a quanto sopra che anche adeguate e comprovate competenze e conoscenze in materia di mediazione e conciliazione potrebbero risultare fondamentali nella risoluzione dei conflitti e delle liti, attraverso risoluzioni transattive o conciliative più o meno strutturate o favorite dai consulenti. A riguardo si segnala l’utilità e l’opportunità che anche consulenze assicurative o comunque di parte, siano affidate a professionisti della materia odontoiatrico legale.

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