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Tutte le novità sull’utilizzo del denaro contante (o assimilato)

Alessandro Lanteri

Alessandro Lanteri

mar. 28 febbraio 2012

salvare

In anni recenti, il Governo è intervenuto a più riprese per individuare dei limiti all’utilizzo di denaro contante e di libretti bancari e postali al portatore e altri titoli al portatore (es. assegni trasferibili).

Col cd. “Decreto Salva Italia” (Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 214 del 22 dicembre), il Governo ha apportato modifiche restrittive. Per la professione odontoiatrica, le conseguenze riguardano i rapporti coi fornitori e collaboratori e coi pazienti. Vediamo.
In sintesi, la legge dispone il divieto di trasferire contanti (e, come detto, libretti e titoli al portatore) per importi pari o superiori a € 1.000,00. Per gli importi superiori ai € 999,99, bisognerà quindi comportarsi come spiegato nel box. La violazione del limite verrà punita con una sanzione amministrativa tra l’1% e il 40% dell’importo, con un minimo di € 3.000,00, aumentato al 5% per i trasferimenti superiori ai € 50.000,00. Benché le limitazioni citate siano formalmente in vigore dalla data di pubblicazione sulla GU, le violazioni, sanzionate dal febbraio 2012, colpiscono sia chi effettua il pagamento sia chi lo riceve.
Il divieto di utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore riguarda il “valore oggetto del trasferimento” riferito all’intera operazione non a ciascun singolo trasferimento di denaro. Sono quindi vietati i pagamenti, anche inferiori a mille euro “artificiosamente frazionati”. Questo chiarimento consente di ricevere ed effettuare pagamenti frazionati in maniera non artificiosa, ovvero perché espressione della libertà contrattuale (es. per acquisti a rate) o derivanti dalla consuetudine.
Di seguito ecco tre esempi tipici di situazioni in cui il pagamento di un importo complessivo superiore alla soglia non è artificiosamente frazionato e si può corrispondere attraverso molteplici pagamenti, ciascuno inferiore a mille euro. Per molti odontoiatri è abituale ricevere una somma a titolo di acconto e successivamente ulteriori acconti ad avanzamento del trattamento. Pertanto sarà legittimo incassare per contanti i pagamenti per una prestazione che superi complessivamente la soglia, se vengono corrisposti in versamenti separati di valore inferiore a mille euro e con una ripartizione temporale ragionevole, preferibilmente in corrispondenza delle visite in studio (meglio ancora in presenza di un preventivo che riporti le modalità di pagamento pattuite). In maniera analoga, si può pagare una singola fattura di un fornitore di importo superiore alla soglia, con dei pagamenti in contanti distinti nel tempo (es. a 30 e a 60 giorni) purché ciascun pagamento sia inferiore ai mille euro e ci sia un espresso accordo in merito (per esempio, con l’indicazione in fattura dei termini di pagamento o la sottoscrizione di un contratto). Infine, la Fondazione Studi ritiene che si possa anche pagare in contanti lo stipendio ai collaboratori e ai dipendenti, purché sia sottoscritto un accordo e avendo cura di indicare nel cedolino che si tratta di un acconto (o meglio, di istruire in merito il consulente del lavoro).
Poiché la norma è stata modificata ripetutamente ed è risultata a volte di difficile interpretazione, si suggerisce di non dare per scontato che una condotta accettabile in passato sia ancora consentita e di rivolgersi al proprio consulente per gli opportuni chiarimenti.

Come comportarsi
- Denaro contante: per gli importi superiori a € 1.000,00 sarà obbligatorio utilizzare i servizi degli intermediari finanziari autorizzati (ovvero le banche e le Poste Italiane) o sistemi di moneta elettronica.
- Assegni bancari e postali: sarà obbligatorio indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e riportare la dicitura “non trasferibile”. Gli intermediari finanziari rilasciano già assegni che riportano la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, si può richiedere per iscritto di ottenere assegni in forma libera, pagando un’imposta di bollo di € 1,50 cad.
- Assegni circolari, vaglia cambiari e postali: vengono emessi con la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, si può chiedere per iscritto che vengano emessi in forma libera, se sono di importo inferiore a € 1.000,00.
- Libretti bancari e postali al portatore: sarà obbligatorio ridurne il saldo a una somma inferiore a € 1.000,00, oppure estinguerli.

L'articolo è stato pubblicato sul numero 2 di Dental Tribune 2012 Italy

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