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Disciplina del nuovo apprendistato; valorizzazione della contrattazione di secondo livello; possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie; tutele anche per i collaboratori; possibilità di job on call; contratti a termine per gli universitari. Sono le principali novità del contratto di lavoro per gli studi professionali, siglato il 29 novembre 2011 tra Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che cercano di dare strumenti flessibili per l’occupazione dei giovani nelle libere professioni.
La firma della confederazione guidata da Gaetano Stella anticipa la sottoscrizione delle altre due confederazioni sindacali che rappresentano i professionisti datori di lavoro, Confedertecnica e Cipa. La Cgil ha firmato l’accordo – comprensivo della regolamentazione su apprendistato e contrattazione di secondo livello – con l’eccezione del protocollo che riguarda l’arbitrato (si veda anche l’intervista).
Il rinnovo del Ccnl degli studi vale dall’ottobre 2010 al settembre 2013. Le retribuzioni erano ferme al 30 settembre 2010. È prevista una progressione che comprende sei aumenti. Due di questi riguardano periodi pregressi. A regime, per il terzo livello è fissato un aumento di 87,50 euro. Il pagamento degli arretrati (che interesserà solo i lavoratori in forza al 1° ottobre 2011) verrà eseguito in due rate; la prima a novembre 2011 e sarà pari al 60% degli arretrati delle mensilità precedenti. La seconda rata, pari al 40%, dovrà - invece - essere corrisposta a febbraio.
Poiché il rinnovo contrattuale viene reso noto a novembre, si ritiene che nella retribuzione di questo mese si debba erogare anche l’arretrato di ottobre. Molti studi professionali, però, potrebbero aver già compilato i cedolini paga di novembre e quindi la "regolarizzazione" slitterebbe a dicembre. In tal caso, le quote arretrate saranno due: quelle di ottobre e di novembre che si andranno ad aggiungere alla prima rata degli arretrati (60%). Su queste somme si potrà applicare la tassazione separata. Va rilevato che quando nell’accordo si elencano gli aumenti retributivi complessivi, si afferma che gli stessi non sono assorbibili. Tuttavia, nella parte in cui si regolamentano gli arretrati, si prevede che “saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all’articolo 117”. Poiché questo articolo indica che la retribuzione normale mensile è composta da paga base tabellare conglobata (compreso il finanziamento dell’ente bilaterale), scatti, assegno ad personam e superminimo, è ragionevole ritenere che il raffronto tra i valori contrattuali e le retribuzioni dell’epoca (per verificare il diritto all’arretrato) debba essere eseguito tenendo anche conto degli incrementi delle retribuzioni disposti volontariamente dal datore di lavoro, nel periodo di carenza contrattuale, a titolo di superminimo o ad personam.
Quanto agli altri istituti contrattuali è previsto un adeguamento dei contributi collegati a Cadiprof, che cura l’assistenza sanitaria integrativa: si passa da 13 a 14 euro da ottobre 2011 e a 15 dal 1° settembre 2013.
Per l’ente bilaterale Ebipro è previsto un contributo di 4 euro (di cui 2 a carico del lavoratore). In linea con l’orientamento del ministero del Lavoro, se il datore non aderisce a Cadiprof e a Ebipro deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di 22 euro per 14 mensilità, non riproporzionabile per i part time. Regolamentato anche l’elemento economico di garanzia che entrerà in gioco se entro il 30 settembre 2013 non verrà definito un accordo di rinnovo contrattuale di secondo livello. In tal caso i lavoratori in forza da almeno sei mesi al 1° ottobre 2013, avranno diritto all’una tantum da 80 a 100 euro in funzione del livello.
I datori di lavoro destinatari del contratto degli studi sono i professionisti intellettuali, anche coloro che non sono regolamentati in Ordine.
“Abbiamo sempre ritenuto che si dovesse prestare attenzione a tutti i professionisti, al di là della distinzione tra appartenenti a un Ordine e quanti non hanno un Albo. Il contratto – commenta Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che riunisce 17 sigle sindacali dei professionisti – supera, anche dal punto di vista formale, il dualismo, visto che già in passato l’applicazione era possibile con un’adesione successiva”.
Presidente Stella, nel contratto partite dalla considerazione che il mondo delle professioni è alla vigilia di grandi cambiamenti. Ritenete che la fidelizzazione del personale sia cruciale. Quali sono gli istituti per valorizzare le risorse umane?
Cadiprof ci consente l’assistenza sanitaria integrativa e interventi di welfare, per esempio il contributo per l’asilo nido o per l’assistenza agli anziani. Fondoprofessioni è lo strumento per fare formazione; ora con il fondo bilaterale riusciremo a implementare l’apprendistato. Tra l’altro le tutele sono estese anche ai collaboratori dello studio non inquadrati con un rapporto di lavoro subordinato.
Con il contratto si apre la possibilità di sperimentare la riforma dell’apprendistato. Qual è la linea su cui avete lavorato?
Abbiamo preparato la strada per le tre forme previste dal decreto legislativo 167/2011. La formazione di carattere trasversale di base e professionalizzante potrà essere svolta in aula, a distanza e potrà essere erogata con risorse interne allo studio. Il percorso sarà registrato o sul libretto formativo oppure su supporti informatici o su fogli-firma, in modo che il bagaglio formativo possa essere speso, da parte del lavoratore, anche al di fuori dello studio.
C’è la possibilità di inquadrare come apprendista il praticante. Perché?
Con la manovra di Ferragosto il tirocinante ha diritto a un equo compenso; il decreto legislativo 167 apre la possibilità dell’inquadramento contrattuale, che andrà regolamentato con l’aiuto degli Ordini. È una chance che non vogliamo precludere.
Scommettete anche sulla contrattazione di secondo livello?
Sì. Nelle aree svantaggiate, dove per esempio c'è una forte disoccupazione giovanile, si potranno anche stipulare contratti in deroga agli istituti del Ccnl, magari con interventi di welfare più estesi.
Regolate anche le clausole compromissorie e l’arbitrato. Questa parte, però, non è stata sottoscritta dalla Cgil.
Recepiamo il collegato lavoro. Oltre alle questioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro non si potranno affidare ad arbitri, che decideranno anche secondo equità, le tutele sui congedi matrimoniali e le questioni risarcitorie su infortuni e malattie professionali, mobbing, congedi parentali.
Fonte: Il Sole 24 Ore (30 novembre 2011)
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