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Come noto i commi 910-914 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2018 hanno introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, che incombe da quest’anno e a far data dal 1 luglio regalerà gravose sanzioni a tutti coloro che non vi si dovessero adeguare.
Non si tratta di una sorpresa, ed in fondo neanche di una novità. Ma questa volta si fa sul serio. Già la Legge 1041 (Di Salvo) portata alla Camera nel 2013 ed ivi approvata, introdusse l’obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.
A partire da luglio 2018 però i datori di lavoro che non provvederanno a pagare gli stipendi ai propri dipendenti in modalità tracciabile saranno sanzionati con ammende che potranno raggiungere i 5.000 euro. Non si scherza.
A cosa si deve tanta severità? La norma nasce per porre fine al malcostume delle false buste paga o ancora delle buste paga “gonfiate” rispetto agli importi realmente erogati. Va precisato che non sono previste particolari eccezioni.
Qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato, non è possibile la corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore. Per essere ancora più chiaro il legislatore ha precisato che soggiacciono alla novità tutte le forme di lavoro subordinato ex art. 2094 C.C. indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e durata del rapporto.
Analogamente dovrà adeguarsi anche ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001. In tema di lavoro subordinato restano escluse da queste previsioni normative solo le Pubbliche Amministrazioni.
Per quanto attiene le forme di collaborazione saltuaria o occasionale invece, sono analogamente esclusi dall’obbligo gli addetti a servizi familiari e domestici e (come da nota INL del 22.05.2018, prot. 4538) anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Il comma 912, forse anticipando le menti più maliziose, ha già precisato che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova sufficiente dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore e che eventuali bonifici effettuati ma poi annullati (o assegni emessi ma poi revocati prima dell’incasso), daranno adito ad immediata sanzione. Quale che sia la ragione dello storno.
D’altro canto però, per garantire un minimo di elasticità alla nuova prassi operativa, non sarà necessariamente obbligatorio adempiere ai versamenti tramite bonifico. Potranno quindi usarsi anche strumenti di pagamento elettronico, assegni o finanche pagamento in contanti. Quest’ultimo però, ovviamente, solo se effettuato presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Una norma articolata ed attenta quindi. Non resta che adeguarsi.
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