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Reato di esercizio abusivo di una professione: scenario per le professioni sanitarie neo ordinate

Fabrizio Mastro, avvocato del Foro di Torino

Fabrizio Mastro, avvocato del Foro di Torino

gio. 6 dicembre 2018

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La Legge n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin) ha profondamente riformato la disciplina delle professioni sanitarie. Tra le novità più rilevanti deve essere segnalato il notevole inasprimento delle pene previste per il reato di esercizio abusivo di una professione.

Se, infatti, prima l’abusivo rischiava al più una pena pecuniaria di poche centinaia di euro, ora in caso di condanna va incontro alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni cui si aggiunge la multa da diecimila a cinquantamila euro e, infine, la confisca delle cose che servirono a commettere il reato (strumenti, attrezzature). La stessa legge ha aggravato le pene previste per i reati di omicidio e di lesioni personali colpose commessi da parte di un esercente una professione sanitaria abusivo. Lo spirito della Legge Lorenzin è infatti quello di tutelare al massimo la salute dei pazienti garantendo che le prestazioni sanitarie siano svolte solo da personale qualificato ed abilitato.

Come impatta questa novità legislativa sulle professioni neo ordinate e neo riconosciute?

Ci si riferisce a professioni sanitarie assai variegate: alcune di esse erano già strutturate in collegi professionali di rilevanza pubblicistica (es. ostetriche), altre pur essendo riconosciute dallo Stato erano organizzate solo in associazioni privatistiche (es. igienisti dentali), altre ancora infine sono state riconosciute dall’ordinamento italiano proprio con la Legge Lorenzin (es. osteopati).

La Legge 3/2018 è chiara: «per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo» (art. 5, comma 2, L. 3/2018). Non può esservi spazio, dunque, per esercitare tali professioni sanitarie (l’elenco è lungo: si va dal tecnico sanitario di laboratorio biomedico al podologo) al di fuori di una regolare e tempestiva iscrizione nel rispettivo albo. Né pertanto possono esservi ritardi (dopo il DM 13.04.2018 attuativo della Lorenzin sono iniziate le procedure di iscrizioni) né sanatorie.

In tale prospettiva non può che essere censurato il recentissimo emendamento alla Legge n. 3/2018 comparso nella legge finanziaria di prossima emanazione: si vorrebbe “far salvi” tutti coloro i quali già svolgono una delle professioni neo ordinate o neo riconosciute e consentire loro di continuare ad esercitare «pur non avendo i titoli idonei per l’iscrizione all’albo professionale».

Si auspica che tale proposta venga rapidamente cassata in quanto oltre a costituire un pericoloso precedente viola il principio costituzionale di tutela della salute del cittadino.

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