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Sperimentazione clinica, riforma degli Ordini delle professioni sanitarie e disposizioni in materia sanitaria

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ven. 2 marzo 2012

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Pubblichiamo la seguente nota sull’audizione avvenuta il 21 Febbraio presso la Commissione Igiene e Sanità sul DDL delega al Governo per il riassetto della normativa su tali materie.  

La componente odontoiatrica della Fnomceo si riconosce pienamente nella impostazione globale che il Presidente della Fnomceo ha proposto sul tema del DDL in discussione, che vede normati i principi fondamentali per una corretta riforma degli ordini delle professioni sanitarie.
Per quanto riguarda, in particolare l’Albo degli odontoiatri, si evidenzia la necessità che i decreti legislativi che dovranno successivamente scendere nel dettaglio normativo contengano disposizioni chiare e inequivocabili per dare pratica e completa attuazione alla lettera r del comma 2 dell’art. 7. Essa stabilisce espressamente che occorre “prevedere le modalità con le quali gli albi, gli elenchi e i registri professionali compresi in un medesimo Ordine, nel rispetto dell’integrità funzionale dello stesso, hanno piena autonomia nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari”.
È evidente che, anche senza la previsione, pur contenuta originariamente nel testo della costituzione di un Ordine separato degli odontoiatri, occorre garantirgli una vera autonomia nell’ambito dell’unico Ordine attraverso precise disposizioni normative per un’autonomia riguardante anche gli aspetti economico finanziari della gestione.
Per quanto concerne gli altri principi contenuti nell’art. 7 i rappresentanti dell’Albo si riconoscono pienamente nell’impostazione che la Federazione ha sempre prospettato per giungere a una necessaria riforma degli Ordini delle professioni sanitarie che devono essere rilanciati e aggiornati alle nuove sfide del prossimo futuro.
Per quanto riguarda le altre norme contenute del disegno di legge in discussione si rileva la necessità di mantenere fermo quanto previsto dall’art. 9 che, inserendo al codice penale l’art. 348 bis, contempla finalmente l’istituto della confisca delle cose e degli strumenti oggetto del reato di esercizio abusivo della professione. L’attuale previsione del sequestro a carattere esclusivamente temporaneo toglieva infatti ogni pratica capacità dissuasiva nei confronti degli abusivi e anche di chi ne favorisce l’esercizio. La piaga sociale dell’abusivismo, vero pericolo per la tutela della salute pubblica, deve essere combattuta e repressa con mezzi adeguati e non con l’attuale normativa poco incisiva.
Occorre infine mantenere l’attuale stesura dell’art. 14 del DDL in discussione che permette l’accesso ai livelli dirigenziali del Ssn per i laureati in odontoiatria senza l’obbligo del possesso di una specifica specializzazione. Evidente la ratio di una disposizione che riconosce il carattere specializzante della laurea in odontoiatria il cui corso di formazione è ormai di sei anni: del resto tale impostazione era già stata avvalorata da alcune sentenze del TAR anche se il Consiglio di Stato aveva riconfermato la tesi tradizionale della necessità del possesso di una specializzazione per l’accesso ai concorsi.
Già nella scorsa legislatura, peraltro, era stata presentata una proposta di legge per raggiungere gli stessi risultati previsti nell’art. 14 del DDL a garanzia del valore specializzante della laurea magistrale in odontoiatria che non può per nessun motivo essere equiparabile alle lauree triennali concernenti le nuove professioni sanitarie.

 

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L'articolo è stato pubblicato sul numero 3 di Dental Tribune 2012 Italy.

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