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Il nuovo profilo dell’ASO entrato in vigore di recente non manca di sollevare dubbi che attendono risposte autorevoli, come, ad esempio, quelle del Ministero della Salute.
Dopo l’Accordo Stato Regioni siglato in data 23 novembre 2017, divenuto DPCM in data 09 febbraio ed entrato in vigore il 06 aprile 2018 di quest’anno relativo all’istituzione del Profilo ASO, Assistenti di Studio Odontoiatrico, il Sindacato di categoria SIASO Confsal è stato investito di numerosi quesiti e richieste di approfondimento in merito ai contenuti della normativa suddetta.
Tra tutte, le domande che tornano con maggiore frequenza sono quelle inerenti la formazione, le competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli pregressi dell’ASO di cui agli artt. dal 2 al 12.
Preliminarmente, a fronte di numerose richieste, il Sindacato ha dovuto chiarire l’articolo 6 “requisiti d’accesso”, specificando che per l’accesso al corso di formazione di ASO è sufficiente avere adempiuto al diritto dovere di istruzione e alla formazione che si assolve frequentando la scuola primaria e secondaria di primo grado e il primo biennio di scuola secondaria di secondo grado entro i 16 anni di età.
Altra domanda posta di frequente è la validità, ai fini del riconoscimento della figura dell’ASO, degli attestati/titoli di studio conseguiti precedentemente l’entrata in vigore della normativa succitata. In merito a ciò è necessario specificare che i titoli ritenuti validi ai fini formativi sono e saranno esclusivamente quelli riconosciuti e validati dalle Regioni; quelli privi di tali requisiti potranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione delle competenze acquisite dal lavoratore.
In data 27 Aprile scorso il Sindacato SIASO Confsal, con l’intento di chiarire alcuni punti nodali del DPCM, ha inoltrato interrogazione al Ministero della Salute sulle seguenti questioni:
Art. 1 Individuazione della figura e del profilo
Si sottopone al Ministero una precisazione relativa al divieto da parte dell’ASO di intervenire direttamente sul paziente poiché posto che appare chiaro che tale divieto faccia riferimento a determinate attività quali l’esecuzione di detartrasi e di otturazioni, altre invece appaiono proprie dell’ASO e vengono svolte direttamente sul paziente. Come ad esempio l’agire sui suoi tessuti per divaricare e aspirare. Il Sindacato, pertanto, richiede che venga effettuata una puntuale specifica su cosa si intende “intervenire direttamente sul paziente”.
Art. 9 Tirocinio
Si chiede al Ministero se il corso guidato presso gli studi odontoiatrici, di cui al punto 1, possa essere svolto presso lo studio nel quale il lavoratore o la lavoratrice sta già prestando servizio.
Art. 14 Disposizione transitoria
Al punto 2 si fa riferimento ai datori di lavoro, i quali provvedano affinché i lavoratori acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione. Si chiede pertanto al Ministero di volere specificare cosa si intenda con il termine “provvedere”. Se cioè il legislatore abbia sotteso l’obbligo per il datore di lavoro a far fronte alle spese necessarie affinché il dipendente possa frequentare il corso professionale o se debba solo agire con previdenza e opportunità, garantendo agevolazioni sull’orario, intendendosi per provvedere l’andare incontro al lavoratore.
A seguito delle risposte che perverranno dal Ministero, sarà cura del Sindacato renderle note; pur essendo consapevole che numerose saranno ancora le necessità e le richieste di chiarimenti che arriveranno nei mesi futuri a fronte dell’applicazione effettiva della normativa e dei singoli casi concreti.
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