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Profilo ASO: una “querelle” inopportuna e inutile

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Antlo

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lun. 12 maggio 2014

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Da qualche giorno assistiamo ad una “querelle” intorno al profilo degli Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) che forse può suscitare qualche suggestione negli odontotecnici ma che ad ANTLO sembra poco utile sia se la si esamina in “punta di diritto”, sia soprattutto sul piano dell’opportunità politico-sindacale. Il Presidente dell'Antlo Maculan esprime la posizione dell’Associazione su questa “disputa”.

«Per quanto ne sappiamo – esordisce il Presidente Maculan – il “profilo” ASO sinora non era altro che la parte delle declaratorie del relativo contratto di lavoro stipulato con le rappresentanze sindacali degli odontoiatri e depositato presso il Ministero del Lavoro. Farlo emergere e promuoverlo a livello di Operatore di Interesse Sanitario dandogli una precisa e più adeguata dignità professionale non può che far piacere specie a chi – come gli odontotecnici – attendono da ben 86 anni che venga riconosciuta la loro dignità professionale. Di tutto hanno bisogno gli odontotecnici nella loro battaglia per un nuovo profilo meno che alienarsi le simpatie di quanti vivono la loro condizione professionale da anni ad un livello molto ma molto al di sotto delle stesse arti ausiliari delle professioni sanitari. ANTLO auspica che gli ASO riescano presto e bene a veder coronato il proprio impegno per un riconoscimento professionale più adeguato e dignitoso sotto tutti i punti di vista, riconoscendo così anche formalmente agli ASO la piena e totale cittadinanza nel team odontoiatrico al pari degli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria, degli igienisti dentali ed degli odontotecnici.»

Detto questo, Presidente, quali altre considerazioni emergono dalla “querelle” in atto?

Io non sono un esperto di diritto, ma quando si invoca per gli ASO la Legge 43/2006 - quella per intenderci sulle professioni sanitarie, richiesta dal Consiglio di Stato nel 2002 per l’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione e sulla quale è incardinato lo stesso iter del nostro profilo – qualche perplessità la può destare. Infatti l’art. 1 della 43/2006 espressamente recita:

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

Tra l’altro la 43/2006 riguarda le professioni sanitarie e il profilo ASO viene disciplinato fra gli Operatori di Interesse Sanitario ma non è questa la sola discriminante. All’art. 5 la 43/2006 prevede un parere previo di una apposita Commissione istituita in seno al CSS (vedi iter del profilo odt e parere del luglio 2007 della Commissione in seno al CSS) ed infine il profilo delle professioni sanitarie prevede la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) e non come si legge per gli ASO un DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri).

Quindi?

Secondo i pareri raccolti presso il Ministero della salute si è voluta invocare la cd “legislazione concorrente” Stato-Regioni per dare unicità nazionale ad un profilo che altrimenti avrebbe potuto avere una declinazione diversa nelle diverse 20 Regioni. Volontà giusta che ANTLO condivide in pieno. Al momento, per quanto di nostra conoscenza, l’iter del profilo ASO è all’attenzione del Ministero dell’Economia e del MIUR, poi si dovrebbe completare l’invocata procedura prevista per la “legislazione concorrente”. Comunque rimane aperto dopo l’approvazione del profilo la questione dell’equipollenza-equivalenza dei titoli fra quanti già esercitano l’attività ASO e quanti la eserciteranno in futuro. Un problema che potrà essere comunque risolto facilmente con un accordo tra i soggetti istituzionali interessati. Ciò detto e condiviso l’iter intrapreso per le ragioni sopra esposte, rimane la nostra perplessità sull’invocata Legge 43/2006.

E sulle preoccupazioni circa le competenze delle ASO previste nel nuovo profilo?

Dalle notizie raccolte da più fonti sembra che le competenze ricalchino pedissequamente quelle già presenti da anni nelle declaratorie del loro contratto collettivo depositato presso il Ministero del lavoro e quindi, se ciò risponde al vero come confermato da più fonti anche istituzionali, certe interpretazioni, suggestioni o richieste di chiarimento sono per lo meno tardive oltre che, a nostro avviso, insussistenti.

Si afferma che in certi passaggi il profilo degli ASO non esclude la possibilità di effettuare manovre nel cavo orale del paziente, possibilità riservata per legge ai soli medici dentisti.

Intanto le manovre nel cavo orale sono consentite oltre che ai medici dentisti anche agli odontoiatri e agli igienisti. Poi mi riesce difficile pensare ad un ASO che deve provvedere alla cannula di aspirazione al di fuori del cavo orale, un po’ come quei tanti soloni che affermavano sul profilo degli odontotecnici che le prove di congruità del dispositivo potevano essere consentite ma senza mettere “le mani in bocca”. Io invece – paradossalmente – preferirei che per gli ASO fossero esplicitamente previste le manovre nel cavo orale, perché poi qualcuno dovrebbe spiegare come mai ad una figura che viene classificata come Operatore di Interesse Sanitario è consentito quanto viene invece escluso ad una figura classificata come Professione Sanitaria, perché tale sarà l’ambito nel quale verrà disciplinato il nuovo profilo degli odontotecnici. Ma detto questo in termini di opportunità politico-sindacale a favore degli odontotecnici, mi domando invece quale sarebbe l’invasione di campo rispetto agli odontotecnici se fossero previste anche esplicitamente per le ASO le manovre nel cavo orale.

Forse la preoccupazione può nascere con l’uso del CAD CAM.

Anche questa considerazione pare infondata. Se viene consentito agli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria di “rifinire” in studio il semilavorato prodotto con la tecnologia CAD CAM in quanto - Marletta docet – questa operazione viene considerata come parte della prestazione clinica e quindi esclusa anche dagli adempimenti e dalle obbligazioni delle direttive comunitarie sui dispositivi medici, alle ASO viene inibito ogni intervento in materia in quanto non abilitate all’esercizio dell’odontoiatria. D’altra parte vorrei sommessamente far notare che grazie ad ANTLO – suscitando incredibili quanto infondate reazioni pubbliche nelle altre aaoo - una primaria azienda del settore ha dovuto rinunciare a campagne pubblicitarie indirizzate proprio agli ASO. Evito di commentare quanto riportato a proposito della citata sentenza della Cassazione del 10.6.2004 n. 37120. Un richiamo che ritengo davvero fuori luogo. Si eccepisce, talvolta curiosamente, che le leggi e le norme non impediscono la loro violazione e che quindi, nel nostro caso, le circolari ministeriali in materia di CAD CAM non impediscano agli ASO di sostituirsi agli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria. Ora, a meno che non si voglia prevedere di mettere un carabiniere in ogni studio dotato di tecnologia CAD CAM a controllare che gli ASO non effettuino atti illegali, rimane – come per tutte le fattispecie di tutte le norme – la deterrenza dei limiti e le sanzioni previste in caso di superamento di tali limiti. Così nel caso di un ASO che utilizza illegalmente tecnologia CAD CAM all’interno di uno studio odontoiatrico si configura il reato di esercizio abusivo di professione.

E sull’assistenza protesica e sulla richiamata esclusione per gli ASO di qualsivoglia attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie?

Intanto credo superfluo sottolineare che l’attuale disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico) inibisce alcuna manovra cruenta o incruenta nel cavo orale. Poi per quanto riguarda la cosiddetta assistenza protesica al di fuori del cavo orale che potremmo configurare come interventi correttivi sulle protesi dopo la prova nel cavo orale del paziente effettuata dall’abilitato - al di là delle operazioni di igiene sui dispositivi fabbricati dall’odontotecnico - vorrei tanto conoscere il clinico che non fa effettuare tali interventi correttivi dal proprio odontotecnico (senza peraltro mai riconoscergli un onorario) ma dal proprio ASO.

In breve, una “querelle” inutile.

Non solo inutile ma anche inopportuna e infondata così come manifestata nelle motivazioni addotte. Le reazioni da parte ASO sono state alquanto dure anche se comprensibili per una categoria tanto numerosa che da sempre vive una condizione di marginalità professionale. ANTLO augura loro – come già detto - di avere presto e bene il tanto agognato profilo. Spero che invece le aaoo cambino “approccio e modalità operative” sul profilo, come abbiamo già affermato, suscitando tante indignate reazioni pubbliche. Questa “querelle” conforta e consolida ancor più quella nostra affermazione.

Leggi l'intervista completa sul sito www.antlo.it

 

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