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Le società tra professionisti (nel seguito anche STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo 10 della L. 12/11/2011, n. 183. Successivamente per la pratica attuazione della normativa è stato emanato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, portante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. Dopo di che nessun altra norma o circolare è stata emessa al riguardo. È di tutta evidenza, quindi, la mancanza di adeguate regole che disciplinano la materia.
Le STP possono essere costituite applicando i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. Quindi possono costituirsi sotto forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata e società cooperative.
Quali sono allora, nel campo odontoiatrico, le principali differenze tra le STP ed i vari centri odontoiatrici o poliambulatori costituiti semplicemente sotto forma dei predetti modelli societari? Le differenze, che andremo in seguito ad esaminare, sono molto limitate ed in alcuni casi penalizzanti. Sicuramente nelle STP non risulta l’obbligo della nomina del Direttore Sanitario e questo risulterà in molti casi l’unico, effettivo vantaggio. Inoltre la società tra professionisti può essere costituita per l’esercizio di più professioni.
Da qui scaturiscono le seguenti definizioni:
- Società tra professionisti (o STP): è una società costituita secondo uno qualsiasi dei modelli societari consentiti che abbia ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali.
- STP Mono-disciplinare: è una società costituita come STP avente un oggetto sociale che prevede l'esercizio di una sola attività professionale.
- STP Mono-disciplinare: è una società costituita come STP avente un oggetto sociale che prevede l'esercizio di una sola attività professionale.
Una disposizione particolarmente importante che caratterizza la STP è l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale deve essere comunque tale da determinare la maggioranza di due terzi nella deliberazioni o decisioni dei soci. Al momento costituisce oggetto di dibattito, per mancanza di chiarimenti al riguardo, la possibilità di costituire STP nella forma di società uni-personale.
Si evidenzia inoltre che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra tra professionisti. Uno degli argomenti principali relativo alle STP riguarda la tipologia del reddito prodotto, che non è stata definita dal legislatore né nell’ambito dell’articolo 10 della Legge 183/2011 né con il regolamento emanato con il D.M. 34/2013. Al riguardo si sono succedute varie interpretazioni; l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello, ha tuttavia indicato che sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto. Quindi il reddito prodotto assume la natura di reddito di impresa, con l’applicazione delle regole contabili previste per tale tipologia di reddito (contabilità per competenza). Appare quindi evidente che dal punto di vista fiscale non sussistono differenze tra STP e centri odontoiatrici costituiti semplicemente sotto forma societaria.
La presenza di società tra professionisti nel campo odontoiatrico è estremamente limitata. Si auspica quindi l’emanazione di nuove norme e chiarimenti che possano rendere effettivamente più conveniente lo svolgimento di attività professionale come STP.
Si ricorda comunque, in conclusione, che l’attività odontoiatrica svolte in forma collettiva può sempre essere esercitata con la creazione di specifici studi associati. In tal caso il reddito prodotto dall’associazione professionale assume la natura di reddito professionale, con l’applicazione delle regole contabili previste per tale tipologia di reddito (contabilità per cassa).
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