DT News - Italy - Le Società tra Professionisti (STP): natura e prospettive dopo il parere espresso dal MISE

Search Dental Tribune

Le Società tra Professionisti (STP): natura e prospettive dopo il parere espresso dal MISE

M. Tonini

M. Tonini

lun. 16 gennaio 2017

salvare

Con il parere n. 415099 del 23 dicembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha apportato un chiarimento in merito ad un problema già dibattuto: ossia che l’attività di uno Studio professionale (quindi medico e quindi odontoiatrico), non di Ambulatorio, può svolgersi sotto forma di Società tra Professionisti (STP), oltreché come Associazione di Studi.

Occorre a questo punto subito chiarire i concetti di base: lo Studio, aperto al pubblico dei pazienti e basato su rapporto contrattuale fiduciario, è dove un professionista esercita l’attività in autonomia. A sancire il carattere personale delle sue prestazioni e a distinguerlo dall’imprenditore valgono l’art. 2229 CC e la legge 1815/1939, art. 1 e 2 (iscrizione in appositi albi).

L’Ambulatorio, fondato sull’articolo 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D.1265/1934), è impresa (artt. 2082 e seguenti CC) e risponde giuridicamente secondo tre diversi tipi di responsabilità: imprenditoriale (risponde il titolare dell’autorizzazione), tecnico-organizzativa (risponde il direttore sanitario) e professionale (il medico o il dentista che fornisce la prestazione).

Terza figura giuridica sulla quale il MISE ha espresso un parere attraverso la sua circolare è la STP prevista dall’articolo 10 della L. 12/11/2011, n. 183. Successivamente per la pratica attuazione della normativa è stato emanato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 sul “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

Premesso che le STP possono essere costituite applicando i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e che possono quindi costituirsi sotto forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata e società cooperative, vediamo, nel campo odontoiatrico, le principali differenze tra STP ed i vari centri odontoiatrici o poliambulatori costituiti semplicemente sotto forma dei predetti modelli societari.

Diciamo subito che sono limitate ed in alcuni casi penalizzanti. Sicuramente nelle STP non risulta l’obbligo della nomina del Direttore Sanitario, in molti casi unico ed effettivo vantaggio. Inoltre la società tra professionisti può essere costituita per l’esercizio di più professioni. Da qui le seguenti definizioni:

  • Società tra professionisti (o STP): è costituita secondo uno qualsiasi dei modelli societari consentiti che abbia ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali;
  • STP mono-disciplinare: costituita come STP avente un oggetto sociale che prevede l’esercizio di una sola attività professionale;
  • STP multi-disciplinare: costituita come STP avente un oggetto sociale che prevede l'esercizio di più attività professionali.
     

Una disposizione particolarmente importante che la caratterizza è l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il numero dei primi e la loro partecipazione al capitale deve determinare la maggioranza di due terzi nella deliberazioni o decisioni dei soci. Oggetto ancora di dibattito se la si possa costituire come società uni-personale.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra tra professionisti. Uno degli argomenti principali relativo alle STP riguarda la tipologia del reddito prodotto, che non è stata definita dal legislatore né nell’ambito dell’articolo 10 della Legge 183/2011 né con il regolamento emanato con il D.M. 34/2013. Di qui varie interpretazioni; l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia indicato che sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Quindi il reddito prodotto assume la natura di reddito di impresa, con l’applicazione delle regole contabili previste per tale tipologia (contabilità per competenza). Dal punto di vista fiscale non sussistono pertanto differenze tra STP e centri odontoiatrici costituiti sotto forma societaria. La presenza di società tra professionisti nel campo odontoiatrico è estremamente limitata. Occorrono nuove norme e chiarimenti per rendere effettivamente più conveniente lo svolgimento di attività professionale come STP.

«Non tutto è risolto tramite un parere, seppur importante, di un Ministero – ribadisce il Presidente CAO, Giuseppe Renzo – perché la normativa di cui all’art. 10 commi 3-11 della legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, appena citato, non è particolarmente chiara». «Resta comunque il punto decisamente condivisibile per cui qualsiasi società che intenda esercitare attività professionale odontoiatrica dovrà utilizzare la forma della STP e quindi garantire che siano soltanto gli iscritti agli albi a svolgere la professione intellettuale protetta». In buona sostanza si tratta di un passo importante che necessità però di ulteriori interventi che, come componente odontoiatrica della Federazione, stiamo già studiando per dare concreta applicazione ad un principio giuridico diretto a garantire al meglio una vera tutela della salute.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement