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A battesimo, a fine aprile, le nuove Società tra professionisti (Stp)

lun. 20 maggio 2013

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Una nuova sigla – Stp – va ad aggiungersi a quelle più frequenti del nostro vocabolario. Significa “Società tra professionisti”, una nuova forma giuridica che dal 21 aprile, grazie al Regolamento, ha fatto il suo ingresso nella società civile, oltre che nell’ordinamento giuridico.

Un momento importante per la libera professione (e quindi anche per i dentisti) e per la stessa utenza, che probabilmente ne trarrà qualche vantaggio. Vediamo qui una breve e dettagliata descrizione del Regolamento, a cura di Mariagrazia Barletta.

Dopo mesi di attesa, il Regolamento che disciplina l’esercizio delle attività professionali in forma societaria approda in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il 21 aprile di quest’anno.
Per svolgere un’attività in collaborazione con altri professionisti, oltre alla possibilità di formare uno studio associato, vi sarà anche quella di costituire una società. Per la scelta della forma, non vi sono limiti: si può far ricorso a una società di persone, di capitali o cooperativa.
Le Società tra professionisti (Stp) erano state introdotte dalla legge 183/2011 (art. 10) che demandava a un Regolamento ministeriale attuativo la disciplina di alcune questioni e i cui compiti erano: dettagliare le norme di incompatibilità per i soci, scrivere le regole per l’osservanza del codice deontologico e specificare i criteri per l’affidamento di incarico a soci in possesso di idonei requisiti professionali. Il Regolamento doveva essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (entro il 14 maggio 2012). Il ritardo non è giustificato dai contenuti molto semplici del nuovo provvedimento. Inoltre, non tutte le problematiche di cui si è discusso in questi mesi sulla stampa sono state risolte. La legge non ha infatti ancora precisato quale sarà il regime fiscale a cui sottoporre le Stp. Non è stato, inoltre, specificato se va applicato il principio di cassa, come per i lavoratori autonomi, oppure il principio di competenza impiegato dalle imprese. Altra questione lasciata scoperta riguarda l’applicazione del regime previdenziale. La legge non ha specificato né se il reddito prodotto dalla società sarà soggetto o meno alla cassa professionale né come bisognerà regolarsi per i soci non professionisti (soci di capitale).

Obblighi di informazione al cliente
La società deve fornire al cliente l’elenco dei soci professionisti, indicando i loro titoli e qualifiche professionali e quello dei soci di capitale. Il cliente potrà così scegliere uno o più professionisti a cui affidare l’incarico e comunicare la preferenza per iscritto. In mancanza di una scelta, la società potrà affidare l’incarico a uno qualsiasi dei soci in possesso dei necessari requisiti per l’esercizio dell’attività professionale. Inoltre, se la presenza di soci investitori determina conflitti di interesse tra società e cliente, la Stp è obbligata a informare il committente, sempre attraverso un atto scritto. È poi obbligata a fornire al cliente i nominativi dei collaboratori che supportano il professionista nell’espletamento dell’incarico e di eventuali professionisti che sostituiscono l’incaricato in caso di imprevisti. In entrambi i casi, ricevuta l’informazione, il cliente ha tre giorni per comunicare il suo dissenso.

Incompatibilità
Il Regolamento sancisce che un socio non può partecipare a più società tra professionisti, come già stabilito dalla legge 183/2011, aggiungendo, però, che questa incompatibilità vale anche per i membri di società di tipo multidisciplinare. Inoltre, il socio di capitale, i legali rappresentanti e gli amministratori possono far parte di una società professionale solo quando:
– siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
– non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
– non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Iscrizioni
La società deve essere iscritta al Registro delle imprese nella sezione speciale riservata alle Stp. Inoltre, è obbligatoria anche l’iscrizione a una sezione speciale dell’albo di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di Stp multidisciplinari, l’iscrizione viene eseguita presso l’albo cui fa riferimento l’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo della società. L’albo territoriale a cui iscriversi è quello della Provincia in cui ricade la sede legale della Stp.

Regime disciplinare
I soci devono rispettare le norme deontologiche dell’Ordine di appartenenza. Allo stesso modo, la società è tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all’albo a cui risulta iscritta.
L'articolo è stato pubblicato sul Dental Tribune numero 5 del 2013 (maggio).

 

Pubblichiamo qui di seguito il commento di Roberto Callioni alla notizia:

Nella situazione critica in cui versa il nostro Paese, anche per quanto concerne le Libere Professioni, tenuto conto della profonda delusione determinata da una inconsistente Riforma delle Professioni, l'istituzione delle Società tra Professionisti (STP) poteva costituire una novità interessante anche per la realtà odontoiatrica. Senza entrare nel merito delle ben note cause strutturali e congiunturali che hanno portato le Libere Professioni nel nostro Paese ad essere interessate come gli altri comparti economici alla ben nota grave crisi, tanto da dover, fatto del tutto inusuale, fare ricorso alla Cassa Integrazione in deroga (CIG), ogni strumento che possa essere di utilità per lenire questa situazione, è certamente benvenuto. I costi gestionali degli studi professionali ed in particolare di quelli odontoiatrici, sono assai rilevanti. STP, al pari delle Società tra Professionisti nel mondo anglosassone, potrebbe spingere a forme di aggregazione professionale che consentano di abbattere tali costi. V' è da dire in radice, che i Professionisti italiani risultano essere particolarmente individualisti e pertanto poco inclini a condividere il proprio impegno quotidiano con dei colleghi. A prescindere da queste considerazioni, dopo il via libera al regolamento che disciplina dette società, è apparso chiaro, per gli osservatori più attenti, che le STP si approcciano al mercato con armi spuntate. Particolari incertezze infatti, conclude Roberto Callioni Vice-Presidente Nazionale di Confprofessioni, si hanno rispetto a due elementi strategici per una conveniente affermazione delle STP nel nostro Paese.
Il riferimento è ai regimi fiscali e previdenziali per nulla definiti anche nel regolamento da poco licenziato.

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