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Il dentista e gli emocomponenti per uso non trasfusionale: le osservazioni del clinico e dell’avvocato

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Marco Mozzati e Stefano Fiorentino
Dental Tribune Italy

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gio. 1 dicembre 2016

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Il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza di sangue e degli emocomponenti" dice che "per le attività che riguardano gli emocomponenti per uso non trasfusionale… la richiesta deve essere effettuata da un medico o, solo per le attività cliniche di competenza, da un odontoiatra". Ribadisce la presidente Fnomceo Chersevani «Il sanitario iscritto al solo Albo degli odontoiatri può svolgere tale prestazione solo per le attività cliniche di competenza della professione odontoiatrica».

«Il problema non va visto soltanto in relazione all'uso degli emocomponenti in odontoiatria, ma in relazione a tutte le competenze che deve avere l'odontoiatra verso il paziente», commenta Marco Mozzati, past president Anthec (Academy of non Trasfusional Hemo Components) e autore de “I concentrati piastrinici. Preparazione ed utilizzo clinico”. «L'odontoiatra – continua – può crearsi un accesso venoso sia per inoculare farmaci che per prelevare sangue, a patto che la finalità sia correlata alle terapie del cavo orale. Per cui se l'intento è quello di ottenere un’analgesia con riduzione di ansia durante il trattamento clinico, gli è concesso. Le tecniche di ansiolisi farmacologica stanno diventando molto diffuse e anche supportate da corsi altamente professionalizzanti e master post-universitari».

Per quanto riguarda il prelievo venoso per la preparazione di emocomponenti ad uso non trasfusionale – sottolinea Mozzati – la problematica del prelievo era già stata affrontata e risolta nella Delibera regionale piemontese del 2010 in cui si specificava che la delega alla preparazione e all'utilizzo poteva essere assegnata anche all'odontoiatra a patto che si attenesse ad utilizzi associati a patologie del cavo orale».
«Anche se le competenze dell'odontoiatra sono state estese ai tessuti periorali per l'emocomponente –osserva infine – per ora non si prevedono estensioni all'utilizzo in medicina estetica, pratica attualmente non delegabile. Per cui direi, niente di nuovo, ma solo un ulteriore specifica sull'appropriatezza dell’utilizzo in base alla laurea ottenuta».

Stefano Fiorentino, legale dell’Anthec, ricorda invece che «nell'articolo pubblicato sul web il 5 febbraio 2016 dal titolo "Decreto con nuove norme sugli emocomponenti ad uso non trasfusionale: diamogli un voto", avevamo promosso a pieni voti le nuove norme ministeriali nella parte che di fatto chiariva l'ambito soggettivo degli ‘autorizzabili’». Fiorentino riporta quanto era stato scritto: «Viene per la prima volta citato, come possibile titolare dell’autorizzazione alla terapia, l’odontoiatra, oltre che il medico. Questo dovrebbe definitivamente sgomberare le incertezze in merito al fatto che possa fare o meno il prelievo di sangue per l’ottenimento dell’emocomponente: voto 10, almeno su questo aspetto un po' di chiarezza».

La presa di posizione della Fnomceo è assolutamente fondata sulle norme vigenti citate, anche perché non è pensabile che il Decreto 2.11.2015 autorizzi l'odontoiatra alla manipolazione del sangue per l'ottenimento degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, ne consenta l'applicazione terapeutica sui pazienti (previa specifica convenzione autorizzatoria) e non lo abiliti al prelievo venoso finalizzato alla cura.
«Per usare un paragone neanche tanto assurdo – osserva Fiorentino – è come se ci dessero la patente per guidare l'automobile, ma non fossimo autorizzati ad accendere il motore…»

Il principio di diritto ricavabile da quanto sopra esposto, in linea con analoghe posizioni del Consiglio Superiore di Sanità e quello di Stato (chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei prelievi venosi dei biologi) è che il prelievo venoso, anche al di fuori del distretto corporeo di competenza, (quello dell'odontoiatra è limitato all'oro-buccale) è legittimo se finalizzato ad una terapia da effettuarsi nel distretto di competenza: principio assolutamente in linea con quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione. Già prima del DM 2.11.2015 lo scrivente sia autonomamente, sia in ambito ANTHEC, ha sempre sostenuto questa tesi che trovava una concreta attuazione nelle attività di formazione specifica effettuate dal 2010 dalla Dental School di Torino, ai fini del rilascio delle convenzioni nella Regione Piemonte.

E se l'odontoiatra non fosse materialmente in grado di fare il prelievo? «No problem – commenta Fiorentino – il nuovo decreto (Allegato X, punto E.2) prevede un obbligo formativo specifico dei Servizi Trasfusionali, obbligo “prodromico” finalizzato al rilascio delle convenzioni autorizzatorie. E con questo il cerchio definitivamente si chiude».

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