Il 22 dicembre 2017 è stato approvato in via definitiva il DDL Lorenzin, che prevede pene particolarmente gravose per coloro che esercitano le professioni sanitarie senza avere i titoli richiesti dalla legge. Tra le novità in area Sanità, spicca la modifica sostanziale all’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo della professione.
Tuttavia, la nuova disciplina è molto più che una versione “aggravata” della normativa precedente in materia di abusivismo nel settore sanitario, in quando introduce un regime sanzionatorio non solo più pesante, ma anche strutturalmente diverso.
Infatti, in precedenza coloro che venivano condannati per esercizio abusivo della professione (un caso su tutti l’odontotecnico) rischiavano al massimo sei mesi di reclusione, periodo che era riducibile in caso di attenuanti e riti premiali fino ad arrivare a poco più di due mesi. In alternativa si subiva una sanzione pecuniaria piuttosto modesta (da € 103,00 a € 516,00). In seguito al DDL Lorenzin al contrario, la pena minima prevista è di 6 mesi di reclusione, elevabile sino a 3 anni, mentre le multe – da applicarsi in via congiunta – sono salatissime, arrivando fino a € 50.000.
Come precedentemente sottolineato, il focus della nuova normativa non è tutto sull’inasprimento delle sanzioni già presenti. Infatti, il legislatore, preso atto del diffondersi incontrollato del fenomeno dell’abusivismo e delle possibili conseguenze per i pazienti, ha ritenuto di introdurre nuove tipologie di sanzioni.
Qualora il paziente subisse una lesione, o addirittura la morte, il “finto professionista” subirà pene tutt’altro che lievi, e commisurate alla gravità delle conseguenze. È prevista infatti la reclusione da 3 a 10 anni in caso di decesso, da 6 mesi a 2 anni in caso di lesioni gravi, e da 1 anno e 6 mesi di reclusione a 4 anni nel caso in cui il paziente abbia subito lesioni gravissime.
Per quanto riguarda i risvolti nel settore odontoiatrico, la legge Lorenzin prevede, oltre all’interdizione dall’attività da 1 a 3 anni, una sanzione penale che potrà consistere nella reclusione da 1 a 5 anni e multe da € 15.000 fino a € 75.000 per i dentisti che favoriscono l’esercizio abusivo della professione.
Ma non solo questo: dalla norma si evince come in caso di condanna sia prevista (senza che il Giudice possa disporre diversamente) la confisca dei “beni che servirono o furono destinati a commettere il reato”, ad esempio la strumentazione clinico-diagnostica. Tra questi beni, si possono ritenere compresi anche gli immobili, vista anche la norma di raccordo introdotta nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. (art. 86-ter) che prevede in caso di condanna o di patteggiamento, che la proprietà dei beni immobili confiscati sia trasferita al patrimonio del Comune per finalità sociali o assistenziali. Di conseguenza, non vi è più la possibilità di restituzione dei beni oggetto di apprensione, come accadeva prima del DDL Lorenzin.
In seguito alla nuova disciplina, difatti, qualora si subisca una condanna, si dovrà far fronte a una vera e propria perdita dei beni professionali, avendo il legislatore introdotto per i beni destinati/utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione un’ipotesi di confisca obbligatoria (e non più facoltativa, come previsto dalla norma generale di cui all’art. 240 c.p.).
Di certo, le varie misure sanzionatorie messe in atto avranno un maggiore potere dissuasivo. Infatti non viene colpito solo il singolo, ma anche lo studio professionale e quei professionisti che sino ad oggi avevano chiuso un occhio, o perfino favorito i propri collaboratori non abilitati che esercitavano una professione sanitaria senza avere le adeguate competenze/requisiti di legge, mettendo così in pericolo la salute dei pazienti.
Resta ancora da vedere l’impatto che avrà il DDL Lorenzin sul settore sanitario; certamente per ora si può dire che le aule dei tribunali saranno più affollate.
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