DT News - Italy - Considerazioni sul maximendamento per l’odontoiatria del Decreto Bollette

Search Dental Tribune

Considerazioni sul maximendamento per l’odontoiatria del Decreto Bollette

Gabriella Ceretti, Odontoiatra Forense e Presidente SIOF
Gabriella Ceretti, Preside SIOF

Gabriella Ceretti, Preside SIOF

ven. 16 giugno 2023

salvare

Molto scalpore stanno facendo in questi giorni le modifiche di legge contenute nel maxi emendamento sull’odontoiatria che fa parte del “Decreto Bollette” per il quale è stata votata la fiducia il 18 maggio scorso e che sostanzialmente contiene i seguenti punti…

  1. Viene abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale. Il requisito della specializzazione non sarà più richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. Viene modificato l’articolo 2 della legge 409/85 consentendo all’odontoiatra di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.
  3. Viene abrogato l’articolo 4 comma terzo della 409/85, in questo modo il laureato in odontoiatria ma anche laureato in medicina, potrà decidere di iscriversi ad entrambi gli Albi.

Indubbiamente le modifiche introdotte rappresentano il frutto di un grande impegno profuso dalle associazioni di categoria ed al successo di questo va innegabilmente il plauso di tutti gli Odontoiatri. Senza entrare nel merito dei punti 1 e 3, riteniamo comunque opportuno fare delle ulteriori riflessioni su un punto che sta provocando grande scalpore, e non solo nel mondo odontoiatrico, ossia quanto previsto per le attività in ambito estetico. Deve innanzitutto essere definito cosa si intende per “medicina estetica non invasiva o mini invasiva”, laddove già nel 2014 e nel 2019 il Consiglio Superiore di Sanità si era precisamente espresso consentendo all’Odontoiatra di utilizzare farmaci e device immessi in commercio per il trattamento specifico di aree di competenza odontoiatrica.

Non è chiaro se tale decreto va solo a estendere l’area trattabile dall’Odontoiatra - mantenendo però la limitazione precedente sui farmaci e device - oppure se viene estesa anche la possibilità di utilizzare su tutto il volto l’intera gamma di strumenti, finora a disposizione solo degli specialisti del settore. In realtà per “procedure mini invasive” nel campo della medicina estetica si intendono metodiche in grado di migliorare l’aspetto della cute senza la necessità di ricorrere al bisturi e senza la necessità di ricoverare il paziente. Tali interventi vengono effettuati in regime ambulatoriale presso strutture adeguate, consentono una rapida guarigione e un rapido ritorno alle normali attività sociali e lavorative. In altre parole, in una procedura minimamente invasiva l’operatore utilizza tecniche che limitano la dimensione e la quantità di incisioni o iniezioni, riducendo e controllando l’invasività dell’atto in tempi di recupero più rapidi per i pazienti. Rientrano in questo tipo di procedure ad esempio l’inserimento di fili di sostegno riassorbibili, di fili di sospensione riassorbibili, il ringiovanimento cutaneo con laser (ablativi e non ablativi), la laserlipolisi, la rivitalizzazione con acido ialuronico, la biorivitalizzazione con vitamine, la stimolazione con collagene, la volumizzazione con filler dermici, l’uso di tossina botulinica tipo A, la “microdermoabrasione umida”, gli ultrasuoni micro focalizzati e le radiofrequenze.

Senza entrare nel merito della competenza evidentemente necessaria per scegliere ed utilizzare correttamente le varie metodiche disponibili, nel momento in cui l’Odontoiatra si assume la responsabilità di intervenire sul volto del paziente non può e non deve limitarsi a “fare una punturina” ma è tenuto a fornire informazioni adeguate ed esaustive sia su quanto intende utilizzare sia su quanto è oggi disponibile sul mercato ed eventualmente anche su quanto l’Odontoiatra stesso, per competenza o disponibilità di mezzi strumentali non è in grado di fornire, rendendo quindi il paziente in grado di scegliere consapevolmente il trattamento che ritiene più adeguato e l’operatore a cui rivolgersi. Anche nel campo dell’estetica, e vorrei dire ancora di più, l’Odontoiatra è quindi tenuto a porsi eticamente davanti al paziente nell’intento di fornire una prestazione perita, prudente e diligente e assumendo un consenso realmente informato, che porti quindi il paziente ad autodeterminarsi in maniera consapevole in merito alle proposte terapeutiche illustrategli.

È inoltre opportuno sottolineare che la richiesta di miglioramento estetico del volto, oggi molto frequente nei nostri pazienti, può a volte portare a un risultato che il paziente, a torto o a ragione, giudica insoddisfacente e di conseguenza diventare oggetto di una richiesta risarcitoria per il risultato ritenuto dannoso. In ambito civilistico la responsabilità che l’Odontoiatra si assume nei confronti del paziente è ovviamente di mezzi ma oggi serpeggia sempre di più la tesi che l’obbligazione di mezzi sfuma nell’obbligazione di risultato nel momento in cui il paziente ha “il diritto” di aspettarsi il risultato “mediamente atteso” e se ciò non si verifica è l’Odontoiatra stesso a dover dimostrare l’esistenza dell’evento imprevedibile che ne ha impedito la realizzazione.
Il “diritto” ad attendersi un miglioramento cresce ancor di più quando l’oggetto del trattamento non sono la salute malamente intesa quale assenza di malattia e/o la funzione ma unicamente il miglioramento estetico del volto e se pensiamo ai margini di soggettività che possono esserci nell’accettazione o meno di un certo tipo di risultato da parte del paziente è facile intuire come possano insorgere alla fine del trattamento delusione, insoddisfazione ed in estrema ratio anche richieste di risarcimento.

Ciò ci porta necessariamente a considerare che oggi nessuna polizza che assicura la Responsabilità Civile dell’Odontoiatra, anche se presente l’estensione per i danni estetici, prevede una copertura per attività che si svolgono nel terzo medio e nel terzo superiore del volto. Di più, molto frequentemente le estensioni per attività estetica riguardano non ogni tipo di attività che si svolga nel terzo inferiore del volto – finora unica area nella quale era concesso all’Odontoiatra operare – ma solo la zona dei tessuti perorali, quindi un territorio ancora più ristretto rispetto alla totalità del terzo medio. Va da sé che prima di iniziare a effettuare interventi di questo genere, apparentemente semplici nella operatività ma che in realtà richiedono precisone, competenza e senso estetico, nell’ipotesi che il risultato possa deludere il paziente è importante controllare con attenzione gli estremi della propria copertura assicurativa. Infine, vorrei sottolineare che al momento nella maggior parte delle nostre polizze per RC non è prevista la possibilità di copertura assicurativa per l’uso di prodotti “off label” come la tossina botulinica, che se usata in modo scorretto può avere effetti gravissimi e financo letali.

In conclusione, non resta che auspicare che alle nuove frontiere terapeutiche che si stanno delineando per l’Odontoiatria corrisponda un atteggiamento etico da parte di chi decide di percorrerle, attenzione nel momento dell’informazione che viene portata al paziente e prudenza nella gestione di queste metodiche e di questi strumenti all’interno dei nostri studi, non trascurando né la necessità di dedicarsi con continuità a questo tipo di attività, solo apparentemente “semplici” e “prive di rischi”, né quella di verificare con molta attenzione i limiti della nostra tutela assicurativa.

Tags:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement