In uno studio in provincia di Pordenone, i Nas durante una verifica scoprono che il medico è laureato (anno 2007) iscritto all’Albo dei medici, ma non a quello degli odontoiatri. Di qui una denuncia per “esercizio abusivo della professione” e conseguente rinvio a giudizio, al termine del quale il medico è stato condannato a due mesi di reclusione.
Seguirà tuttavia una ricorso sulla tesi che "il medico chirurgo può fare tutto tranne l'anestesista e il radiologo, non può fregiarsi del titolo di dentista, ma esercitare sì". Sentiamo cosa ne pensa l’avv. Stefano Fiorentino. In Italia – osserva – la specializzazione è sempre necessaria per esercitare le attività mediche di anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse quelle in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica. Negli altri casi – puntualizza – la specializzazione è richiesta solo per svolgere attività medico specialistica presso un ospedale o in qualsiasi altra struttura pubblica del nostro Sistema Sanitario Nazionale, strutture relativamente alle quali l'accesso è limitato da pubblico concorso e per la cui partecipazione è richiesto il diploma di specializzazione.
In ambito privatistico, invece, il titolare di una laurea in medicina può svolgere attività specialistiche, anche odontoiatriche, ma non può fregiarsi del relativo titolo. Tale assunto è stato più volte confermato da sentenze di merito che si sono occupate di questioni simili negli anni successivi all'introduzione in Italia della professione di dentista, col titolo di “odontoiatra”, prevista con Legge n. 409/1985. Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice monocratico penale, in Sentenza n°2243/2002 del 14.8.2003 ha ribadito la netta distinzione e separazione delle due professioni di medico e di odontoiatra, sostenendo in buona sostanza che i medici non possono beneficiare del riconoscimento della qualifica dell’esercizio della professione di odontoiatra, trattandosi appunto di due distinte professioni ed esercitando l’odontoiatra la professione ad un titolo diverso da quello medico: tuttavia, argomenta il Giudice Penale in modo assolutamente condivisibile, la distinzione e l’autonomia tra le due professioni, medico e odontoiatra, non preclude affatto la loro interdisciplinarietà, del resto oggettiva, elemento comune anche ad altre professioni, comportando esclusivamente la conseguenza che il medico chirurgo non potrà mai assumere la qualifica di odontoiatra, fregiandosi del relativo titolo professionale, ma nulla gli impedisce di compiere gli atti medici odontostomatologici comuni ad entrambe le professioni. «Ricordiamo – prosegue il Giudice Penale – che secondo la normativa in materia, il medico abilitato all’esercizio della professione può svolgerla con riferimento a tutte le branche della medicina, senza necessità di alcun diploma di specializzazione, ad eccezione dei casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, che consente l’assunzione della qualifica di specialista, confermando semplicemente un titolo accademico ulteriore di cui può fregiarsi e utilizzare per pubblicizzare la propria attività, ma che non è abilitante rispetto all’esercizio della professione di medico (v. L. n. 78/42 sull’ordinamento delle scuole di perfezionamento e DPR n. 162/82 e L. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria)».
Del medesimo tenore la pronuncia del Tribunale di Avezzano, con Sentenza n°1213/2005 del 22.11.2005, depositata il 23/03/2005 e, inappellata, divenuta irrevocabile in data 26/5/2006, dove si dichiara la liceità dell'esercizio dell'odontostomatologia da parte del medico monoiscritto all'Albo sulla base delle stesse motivazioni sopra riportate. Concludendo, deve ritenersi legittima e non rilevante sotto il profilo penale l'attività odontostomatologica del medico non odontoiatra ove lo stesso non si qualifichi come tale senza essere iscritto al relativo Albo.
Per informazioni: www.studiolegalefiorentino.it
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