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Riforma dell’apprendistato

mer. 8 febbraio 2012

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Nuove regole e incentivi economici per assumere apprendisti. Dal 25 ottobre u.s. sono cambiate le regole che gestiscono l’apprendistato; con il Decreto legislativo 167/2011, nasce l’apprendistato professionalizzante per soggetti in possesso di qualifica professionale.

I destinatari: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fin da 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) che devono ancora completare l’iter formativo e professionale.
Settore di attività del contratto: tutti i settori produttivi pubblici e privati.
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale nell’ambiente di lavoro.
Durata e modalità della formazione: la durata e le modalità di erogazione della formazione saranno definite dall’approvazione dei contratti collettivi. Si svolge sotto la responsabilità dell’azienda e viene integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, che potrà essere interna o esterna all’azienda.
Compatibilità: l’assunzione può avvenire anche se il soggetto ha già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, fermo restando il limite della durata complessiva di 3 anni. L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato professionalizzante, può svolgere anche presso un altro datore di lavoro lo stesso tipo di apprendistato per acquisire una maggiore o differente qualificazione.
 

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