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Responsabilità dell'Odontoiatra nella Legge Gelli: il commento dell'avvocato Silvia Stefanelli

Avvocato Silvia Stefanelli, contitolare di un affermato studio legale di Bologna.

lun. 6 marzo 2017

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Dopo un percorso legislativo durato anni, è finalmente stata approvata la nuova legge sulla responsabilità sanitaria (il c.d. ddl Gelli), che innova profondamente i principi inerenti. Pubblichiamo un primo commento dell’avv. Silvia Stefanelli, contitolare di un affermato studio legale di Bologna, sulle novità specifiche riguardanti il settore odontoiatrico.

«L’impatto della riforma per il settore è legato in primo luogo alla bipartizione dei sistemi di responsabilità (art. 7) che diversifica le responsabilità a seconda di come viene esercitata la professione.
L’odontoiatra, infatti, che opera come libero professionista sarà soggetto alla medesima responsabilità di oggi (avente natura contrattuale) mentre quello che opera all’interno di una struttura complessa (ad esempio, un ambulatorio odontoiatrico) vedrà trasformato e alleggerito il proprio regime di responsabilità. In questo secondo caso si applicheranno le regole della responsabilità extracontrattuale, il cui onere probatorio in capo al sanitario è più leggero e il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria passa da 10 a 5 anni.
La struttura odontoiatrica che ha risarcito il paziente potrà poi agire in rivalsa nei confronti dell’odontoiatra, che ha posto in essere la prestazione, ma soltanto laddove la sua condotta sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave (art. 9)».

«Un altro elemento di assoluto rilievo è l’obbligo, per tutti, di dotarsi obbligatoriamente di un’assicurazione, o comunque di porre in essere altre misure analoghe per risarcire i pazienti danneggiati (art. 10), e la possibilità per il paziente danneggiato di agire indirettamente nei confronti dell’assicurazione (art. 12). Tali profili assicurativi rappresenteranno senza dubbio un problema per le strutture odontoiatriche complesse e per i network essendo l’offerta di pacchetti assicurativi in quest’ambito molto scarsa».

«Vi sono poi altre novità, passate un po’ sotto silenzio, che sono invece, a parer mio, di ampio rilievo. Le più significative sono, senz’altro: la previsione che la sicurezza delle cure è un aspetto costitutivo dell’art, 32 della Costituzione (art. 1): tale profilo si declina in diversi adempimenti, quali l’obbligo per ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, di trasmettere i dati relativi ai rischi, eventi avversi e contenzioso al centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituito in ciascuna regione, il quale, a propria volta, trasmetterà dette informazioni all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituirsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 2 e 3). Da ultimo l’obbligo di trasparenza dei dati (art. 4), in forza del quale sia le strutture sanitarie pubbliche sia private dovranno rendere disponibili sui propri siti internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, come raccolti nell’ambito della propria attività di risk management».

«Pacifico quindi che la nuova legge, nel cambiare sostanzialmente il regime della responsabilità e nell’istituire obblighi di trasparenza, richiederà di ripensare le strategie da ripensare, e rivedere le modalità organizzative interne allo studio o alla struttura».

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